ORDINANZA N.176
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1988 dal Tribunale di Novara sull'incidente di esecuzione promosso da Sciarabba Giovanni nel procedimento penale contro Genovese Rosario, iscritta al n. 813 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale di Novara, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1988 sull'incidente di esecuzione promosso da Sciarabba Giovanni nel procedimento penale contro Genovese Rosario, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, non prevedendo che, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, il custode giudiziario possa proporre ricorso nelle forme riservate dalla suddetta norma a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al fine di ottenere il riesame del provvedimento traverso il procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794;
che, in tali termini, la questione é stata già ritenuta infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 38 del 1988;
che il giudice a quo non adduce nuovi e diversi motivi di illegittimità della normativa censurata né prospetta argomentazioni sostanzialmente diverse da quelle disattese dalla Corte con detta ordinanza;
che, in particolare, la circostanza che il custode abbia prestato la propria opera nell'ambito di un procedimento penale, non é idonea a mutare i termini della questione rispetto a quella a suo tempo esaminata, in quanto l'ordinamento anche in tal caso appresta idonei strumenti processuali a tutela della pretesa creditoria del custode medesimo;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Novara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.
Depositata in cancelleria il 29/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE