Ordinanza n.38 del 1988

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ORDINANZA N.38

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (<Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria>), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Tribunale di Palermo, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito con ricorso da Giuseppe Marsala Fanara, il quale lamentava l'esiguità del compenso liquidatogli dal Tribunale di Palermo per l'attività di custode giudiziario di beni sequestrati, ha sollevato, con ordinanza emessa l'8 marzo 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (<Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria>), in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto riserverebbe solo ai <periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori> la facoltà di proporre opposizione, avverso i decreti di liquidazione dei loro compensi, dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita la sua funzione il pubblico ministero o nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto, al fine di ottenere il riesame del provvedimento (attraverso il procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794) escludendo invece tale rimedio per i custodi giudiziari, ai quali, per contestare la liquidazione del compenso, non rimarrebbe altro mezzo che il ricorso allo stesso giudice che li ha nominati senza la garanzia del contraddittorio; che e intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione, ove ritenuta ammissibile, sia dichiarata infondata.

Considerato che in materia processuale é consentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale;

che il decreto che liquida il compenso al custode giudiziario può essere ricondotto fra i provvedimenti speciali a carattere monitorio emessi dal giudice in via provvisoria, con la conseguenza che avverso il decreto stesso e esperibile un mezzo di impugnazione idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del contraddittorio;

che il diritto del custode giudiziario al compenso é perciò oggetto di tutela giudiziaria diversa ma non deteriore rispetto a quella riservata ai diritti degli altri ausiliari del giudice;

che per le suddette ragioni la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla C Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (<Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria>), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.