ORDINANZA N.121
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, promossi con quattro ordinanze emesse il 28 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn. 424, 425, 426 e 427 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, nel procedimento instaurato dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Palermo, contro la S.p.a. INCCAB a seguito dell’impugnazione dell'avviso di rettificazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 1977, con ordinanza del 28 maggio 1987, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 1988 (R.O. n. 424 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'accertamento della rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anzichè sino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 429 del 1982;
che, secondo la remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, rimettendo all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto legge in esame, purché anteriormente alla dichiarazione integrativa, lascerebbe l'Ufficio arbitro di determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente consentendogli o meno di godere della definizione agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica questione sempre nel giudizio tra l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Palermo e S.p.a. INCCAB per gli anni 1978 (ordinanza n. 425 del 1988), 1979 (ordinanza n. 426 del 1988), 1980 (ordinanza n. 427 del 1988);
che nei giudizi é intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’infondatezza della questione.
Considerato che i quattro ricorsi prospettano la stessa questione per cui, per l’evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che la stessa questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 575 del 1988 e successivamente manifestamente infondata con l'ordinanza n. 1075 del 1988;
che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.
Depositata in cancelleria il 16/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE