ORDINANZA N.119
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Sorbello Rosario contro l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Catania, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 (R.O. n. 378 del 1988), la Commissione Tributaria di primo grado di Catania, nel giudizio tra Sorbello Rosario e l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 429 del 1982. Risulterebbero, a suo parere, violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto sarebbero discriminati ingiustamente i contribuenti che, pur trovandosi nella stessa situazione, sarebbero, secondo criteri rimessi al mero arbitrio della pubblica amministrazione, assoggettati ad una differente attività accertabile dell'ufficio sotto l'aspetto temporale, potendosi subire un trattamento illegittimamente diverso in ordine alla determinazione del quantum dovuto ed, inoltre, perché, mentre per alcuni tributi (registro, successioni, donazioni, ecc.) non sarebbe possibile la notifica di accertamenti dopo l'entrata in vigore del decreto legge sul condono, per l'I.V.A. non vi sarebbe alcuna preclusione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza essendo stata la questione già decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza.
Considerato che la questione sollevata é stata dichiarata da questa Corte non fondata con sentenza n. 575 del 1988;
che non sono stati addotti motivi e ragioni nuove per una diversa determinazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 16/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE