ORDINANZA N.95
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Santamaria Angelo, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/1a ss. dell'anno 1988.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa l'11 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, causando la pratica impossibilita od il differimento a tempo indeterminato dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il P.M.;
che nel giudizio e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questione identica a quella ora sollevata é già stata dichiarata infondata con sentenza n. 370 del 1988 e manifestamente infondata con ordinanze n. 704 e 1098 del 1988;
che l'attuale rimettente non prospetta profili ne argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizio, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Avola con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 03/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE