Ordinanza n. 92 del 1989

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ORDINANZA N.92

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Giacomelli Fedora, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Giacomelli Fedora, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza emessa in data 9 febbraio 1988 (r.o. n. 288/1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di imposta sia divenuto definitivo, dispone che-secondo quanto sarebbe dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche di questa Corte (sentt. nn. 88/1982 e 247/1983)-il giudicato delle Commissioni tributarie faccia stato nel procedimento penale;

che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale, l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte possibilità difensive offerte dal processo tributario;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982, decidendo sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o prosecuzione dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in sede di giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), ha distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;

che la sentenza n. 2 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n.600 del 1973, <nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56>;

che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto del giudizio a quo, così impedendo a questa Corte di identificare la censura sottopostale; che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 288 del 1988).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 03/03/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE