SENTENZA N.2
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 3 lett. d dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Orlandi Alberto ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Considerato in diritto
Dal combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del terzo comma lett. d dello stesso articolo si ricava che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazione notazione nei certificati di cui al precedente art. 3 di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati.
Ma l'esistenza e l'accertamento di simile delitto, che si consuma con la falsa indicazione, è del tutto indipendente dall'entità del tributo evaso, cosi come ne prescinde la pena per esso prevista. Talché, come già ritenuto da questa Corte nelle ipotesi considerate dalla sentenza n. 89 del 1982, il divieto di procedere fino a quando l'accertamento dell'imposta non sia divenuto definitivo, privo come e di qualsiasi giustificazione sostanziale o processuale, integra una deroga irrazionale al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale consacrato nell'art. 112 della Costituzione.
Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui si riferisce anche alla precedente lettera d. del comma terzo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d dello stesso art. 56.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 18/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE