ORDINANZA N.76
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi riuniti proposti da Schiavone Antonio ed altra contro l'Ufficio II.DD. di Verbania, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza 12 ottobre 1987 (R.O. n. 561 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dall'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non ammette la prova testimoniale nel processo tributario;
che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe col diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo che gli accertamenti sintetici sarebbero legittimi solo in quanto al contribuente sia consentito di con testarne le risultanze con qualunque mezzo di prova (cfr. Corte cost. 23 luglio 1987, n. 283);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi, ha dedotto che, nel caso di specie, l'accertamento sintetico era basato sul possesso di un'auto di grossa cilindrata e il ricorso del contribuente fondato sull'alienazione e demolizione della stessa in epoca anteriore a quella alla quale l'accertamento si riferiva;
che, pertanto, la questione sarebbe inammissibile, potendo il contribuente fornire la prova documentale del trasferimento di proprietà o la commissione tributaria acquisirla chiedendo informazioni al riguardo alla pubblica amministrazione;
considerato che l'esistenza di altri mezzi di prova esperibili per vincere la presunzione posta a base dell'accertamento sintetico non toglie rilevanza alla questione, ma incide sulla sua fondatezza;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario, di per sé non costituisce violazione del diritto di difesa (sentenza n. 128 del 1972 e ordinanza n. 506 del 1987);
che, nel caso di specie, come é stato dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, l'inesistenza del fatto sul quale si basava l'accertamento sintetico poteva essere facilmente dimostrato mediante l'esibizione o l'acquisizione di apposita documentazione;
che, pertanto, la dedotta violazione del diritto di difesa manifestamente non sussiste.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.
Francesco SAJA, Presidente - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO- Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 23/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE