Ordinanza n. 75 del 1989

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ORDINANZA N.75

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 21.3.1988 dal Pretore di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Fattarina Riego e Pupilella Pasquale ed altra, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/1a Serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Morbegno, nel procedimento civile instaurato da Fattarina Diego contro Pupilella Pasquale ed altro, dovendosi pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai quali la citazione era stata notificata a mezzo del servizio postale mediante consegna al portiere dello stabile ove risiedono, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede l'invio, da parte dell'ufficiale giudiziario che si sia avvalso del servizio postale per la notificazione, di raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuta notificazione mediante consegna di copia al portiere, come invece dispone l'art. 139, quarto comma, codice procedura civile;

che, ad avviso del giudice a quo, la lesione dell'art. 3 Costituzione deriverebbe dall'ingiustificata disparità di tratta mento del destinatario, in senso a lui pregiudizievole, qualora la notificazione tramite consegna di copia al portiere venga eseguita ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in relazione all'art. 149 codice procedura civile, anziché secondo l'art. 139 codice procedura civile; sarebbe altresì violato l'art. 24 Costituzione, in quanto il congegno della notificazione, ai sensi del citato art. 7, non sembra in grado di garantire a sufficienza la conoscibilità dell'atto all'interessato, con conseguente lesione del suo diritto di difesa;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione alla stregua di quanto deciso da questa Corte con le ordinanze nn. 429 e 899 del 1988.

Considerato che l'ordinanza prospetta congiuntamente la lesione degli artt. 3 e 24 Costituzione, in quanto fa discendere la violazione del diritto di difesa dall’asseritamente ingiustificata diversità delle modalità di notificazione previste dalle disposizioni sopra menzionate;

che il diritto di difesa del destinatario della notificazione di atti giudiziari e da ritenere adeguatamente garantito sempreché l'atto pervenga nella sfera di disponibilità, e quindi di conoscibilità, del destinatario medesimo, non occorrendo l'acquisizione effettiva dell'atto, e quindi la sua reale conoscenza, dovendosi aver riguardo anche alle contrapposte esigenze del notificante (cfr. sent. n. 213/1975);

che il giudice a quo ritiene inidonea la notificazione a mezzo posta - nell'ipotesi in cui avvenga mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile ex art. 7, commi 3 e 4, della legge n. 890 del 1982 - a garantire a sufficienza al destinatario la conoscibilità dell'atto, a causa della mancata previsione, a suo avviso ingiustificata, dell'ulteriore formalità (rispetto alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e del registro di consegna da parte del portiere) dell'invio al destinatario, a cura dell'ufficiale giudiziario, di un avviso dell'avvenuta notificazione a mani del portiere mediante lettera raccomandata, come e previsto, nell'ipotesi analoga, dall'art. 139, comma 4, codice procedura civile, qualora la notificazione sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario;

che, peraltro, nell'ipotesi considerata, la consegna del piego al portiere (art. 7, comma 3)-il quale sottoscrive, nella sua qualità, l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna (art. 7, comma 4), così assumendo l'incarico della consegna al destinatario e la correlativa responsabilità - determina l'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilità del destinatario, e fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, senza che a tal fine sia necessario il successivo invio della raccomandata al destinatario, invio peraltro non richiesto dall'art. 139, comma quarto, c.p.c. ai fini del perfezionamento della notificazione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 23/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE