ORDINANZA N.51
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di Montebelluna nel procedimento penale a carico di Sech Sandro ed altro, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Montebelluna, con ordinanza del 3 maggio 1988, ha sollevato, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, <nella parte in cui non prevedono l'obbligo di sospendere il dibattimento in assenza del difensore di fiducia per legittimo impedimento dello stesso>;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in quando già decisa con sentenza n. 177 del 1972;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 177 del 1972, ha dichiarato non fondata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 498 del codice di procedura penale, <nella parte in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore>, in base alla duplice considerazione che <anche il legittimo impedimento del difensore di fiducia può costituire di per se motivo sufficiente per il rinvio, o la sospensione, del dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da un difensore d'ufficio senza pregiudizio per gli interessi dell'imputato> e che, <secondo la comune prassi interpretativa e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non può essere negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e la preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui all'art. 185, n. 3, del codice di procedura penale>;
e che la stessa ratio decidendi risulta applicabile anche alla presente questione, non adducendosi da parte del giudice a quo argomenti diversi da quelli allora esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Montebelluna con ordinanza del 3 maggio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 16/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE