Sentenza n. 177 del 1972

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 SENTENZA N. 177

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

  composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1970 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Anchisi Camillo ed altri, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Anchisi Camillo ed altri, il pretore di Chieri ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude il rinvio obbligatorio del dibattimento nel caso di impedimento a comparire in giudizio del difensore dell'imputato, in riferimento al diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Ha osservato il giudice a quo che nella specie, in base alla nonna impugnata, trattandosi di procedimento per reato contravvenzionale con prescrizione breve, ed essendo stato già concesso un rinvio per l'impedimento del difensore di altro imputato, non gli sarebbe stato possibile di concedere ulteriore rinvio, ma tale diniego avrebbe violato il diritto di difesa dell'imputato, attesoché la nomina di un difensore d'ufficio in luogo di quello di fiducia avrebbe inciso sulla effettiva esplicazione integrale del diritto di difesa, anche per la mancata adeguata conoscenza degli atti di causa da parte del nuovo difensore.

Si é costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 21 luglio 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato rileva che, in caso di assenza e di impedimento del difensore nominato, é obbligatoria, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, la nomina d'ufficio di altro difensore, e che lo stesso impedimento del difensore può costituire, secondo la più recente interpretazione, motivo sufficiente per il rinvio o la sospensione del dibattimento. Pertanto, conclude l'Avvocatura, la difesa anche sostanziale dell'imputato appare comunque assicurata, spettando al difensore d'ufficio un congruo termine per lo studio degli atti.

 

Considerato in diritto

 

Il pretore di Chieri solleva un problema di legittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore.

Tale esclusione sarebbe lesiva del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non vale, secondo l'ordinanza, il rilievo che in ogni caso il giudice deve sempre, per poter procedere, nominare un difensore d'ufficio, in quanto alla difesa di ufficio non si dovrebbe ricorrere quando il giudicabile abbia esercitato il proprio diritto di indicare un difensore di fiducia.

Su questo punto l'ordinanza si attarda per dimostrare che l'opera del difensore ufficioso, oltre a non corrispondere alla scelta elettiva dell'imputato, può per diverse ragioni risultare meno efficace.

La questione non é fondata. Gli artt. 128 e 432 cod. proc. pen. assicurano in ogni caso la conveniente difesa dell'imputato e, secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche il legittimo impedimento del difensore di fiducia può costituire di per sé motivo sufficiente per il rinvio, o la sospensione, del dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da un difensore d'ufficio senza pregiudizio per gli interessi dell'imputato.

A maggior garanzia per la continuità e coerenza dell'opera difensiva, l'art. 127 cod. proc. pen. prevede altresì che i difensori nominati dalle parti possano designare tempestivamente un proprio sostituto per il caso di loro impedimento.

Infine, secondo la comune prassi interpretativa e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non può essere negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e la preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui all'art. 185, n. 3, del codice di procedura penale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1972.