ORDINANZA N.48
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 8 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Zumin Eugenio contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, magistrato ordinario in pensione, aveva richiesto l'attribuzione delle maggiorazioni periodiche di stipendio previste per i magistrati della Corte dei conti dagli artt. 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli - Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 27 aprile 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 8 della legge 6 agosto 1984, n. 425;
che il giudice a quo osserva come la prima delle norme impugnate abbia sancito - operando in via interpretativa - la spettanza degli aumenti periodici de quibus ai soli magistrati della Corte dei conti, mentre l'art. 8 ha previsto, con efficacia retroattiva, il recupero delle somme già ottenute in via giudiziale ed amministrativa, onde, in conseguenza di tale disciplina, sarebbe risultata codificata una situazione di disparità di retribuzioni pur in corrispondenza di funzioni tra le varie categorie di magistrati.
Considerato che identica questione é stata già dichiarata manifestamente infondata con l' ordinanza n. 1047 del 22 novembre 1988, sulla base della ratio sottesa alla sentenza n. 413 del 24 marzo 1988, in cui questa Corte ha rilevato come l'impugnato art. 1, oltre all'eliminazione delle incertezze interpretative, sia volto a costituire <l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati> (cfr. altresì ord. n. 1083 del 24 novembre 1988);
che la questione é pertanto manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 8 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 14/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE