Ordinanza n. 34 del 1989

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ORDINANZA N.34

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (<Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente>), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Traverso Maria Teresa ed altra contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/1a s.s. dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza 12 febbraio 1987 (R.O. n. 348 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 13 della l. 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende, per i dipendenti pubblici ai quali si applica, tra le voci utili per il calcolo dell'indennità di anzianità, l'indennità integrativa speciale;

che la questione e stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da talune dipendenti dell'E.N.A.L., transitate al Comune di Genova in seguito alla soppressione di tale ente, le quali chiedevano la riliquidazione dell'indennità di anzianità maturata durante il servizio prestato presso l'E.N.A.L., computando nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;

che il giudice a quo ha sollevato la questione di costituzionalità sotto il profilo che, in base all'art. 13 della l. n. 70 del 1975, l'indennità di anzianità del personale dell'E.N.A.L. andava liquidata senza computare nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;

considerato che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha ritenuto legittima, per quanto concerne i dipendenti statali, la non inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, essendo la materia riservata alla discrezionalità legislativa;

che, comunque, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, é stata promulgata la l. 27 ottobre 1988, n. 482, la quale detta una nuova disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti soppressi, trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato;

che detta disciplina potrebbe incidere sulla definizione del giudizio a quo, dovendosi valutare se la domanda delle attrici possa essere accolta in base al disposto dell'art. 7 della legge citata;

che tale valutazione é di competenza del giudice remittente, cosicché si rende necessaria la restituzione degli atti allo stesso, affinché riesamini la rilevanza della questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Francesco Paolo CASAVOLA- Antonio BALDASSARRE- Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 02/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE