SENTENZA N.29
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della l. 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie e civili dello Stato) e dell'art. 83 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Porri Felice Maria, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37/1a s.s. dell'anno 1988.
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Considerato in diritto
1.1-Il trattamento di quiescenza per i dipendenti statali, allorché non siano stati raggiunti i minimi di servizio prestabiliti, si concretizza nella liquidazione di una indennità, cioè di una certa somma per una sola volta.
L'indennità é reversibile limitatamente al coniuge superstite e agli orfani minorenni, cosi differenziandosi dal trattamento di pensione esteso, alle condizioni di legge, agli orfani maggiorenni ovvero, in mancanza d'altri aventi diritto, ai genitori inabili già a carico del dipendente, come pure ai fratelli e sorelle di questi.
1.2-Il Collegio remittente dubita della legittimità della mancata estensione nei confronti dei genitori, ravvisando contrasto-una volta che ai trattamenti di quiescenza va riconosciuta una connotazione retributiva differita - con gli artt. 3 e 36 Cost.
2. - La questione non é fondata.
In ordine alla fattispecie odierna si e qui sopra posto in rilievo come i soggetti aventi diritto alla reversibilità dell'una tantum restino circoscritti al coniuge superstite e ai figli minori, non disponendo la normativa neppure a favore degli orfani maggiorenni, quando inabili e nullatenenti, i quali- ai fini di pensione-precedono, escludendoli, gli ascendenti.
Ed e da soggiungere che le quote di riparto fra comuni aventi titolo ai due trattamenti (coniuge e figli minori) sono diverse nella liquidazione di indennità rispetto alla pensione.
Può cosi evincersi che il legislatore-lungi dal limitarsi ad una mera (arbitraria, secondo i remittenti) esclusione nei confronti di una sola categoria di soggetti - ha posto in essere, all'incontro, una disciplina compiutamente articolata ed omogenea nell'ambito dell'una tantum, con uno spiccato rilievo alla composizione familiare tipica. Il sistema delineato, d'altronde, risulta comunque collegato in apice, per quel che concerne cioé il lavoratore, ai trattamenti pensionistici propri, essendo prevista la costituzione, se pure in altra sede previdenziale (INPS), di un'apposita posizione assicurativa: art. 124 e seguenti del testo unico 29 dicembre 1973 n. 1092.
Conclusivamente, non emergono valide ragioni di contrasto con i denunciati parametri (supra 1,2); e quanto all'art. 38 Cost., apoditticamente enunciato solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, e appena il caso di rilevare, per quel che qui interessa, come i principi ivi enunciati non confliggono di per se con una disciplina adeguatrice alle particolarità specifiche delle situazioni considerate (sent. n. 120 del 1985).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 83 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Enzo CHELI - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Antonio BALDASSARRE.
Depositata in cancelleria il 02/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE