SENTENZA N.25
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Crisafulli Enrico, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Come esposto in narrativa, il giudice istruttore di Perugia, delegato da quel Tribunale all'espletamento di perizia psichiatrica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del l'art. 261 c.p.p., dopo che la Corte di Cassazione, da lui stessa investita per conflitto di competenza, ha ritenuto nella specie legittima l'emanazione di un mandato di accompagnamento, quale strumento idoneo per ottenere la presenza, dinanzi al giudice ed al perito, del periziando a piede libero.
Simile decisione, ai sensi dell'art. 54 quarto comma del codice di rito, ha autorità di cosa giudicata nel procedimento <a quo>, per modo che una qualsiasi pronuncia di questa Corte relativa alla norma denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato in questione può essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza (cfr. sentt. nn. 132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per un'ipotesi di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609/1988). Ne deriva l'irrilevanza ex actis della questione proposta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. proposta con l'ordinanza in epigrafe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 24/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE