Ordinanza n. 16 del 1989

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ORDINANZA N.16

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. primo, n. 4 e ult. co., e successive modificazioni della legge Regione Sicilia 20.3.51, n. 29 (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana), in relazione all'art. 3, co. primo, n. 1, l. 23.4.81, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 24.6.88 dalla Corte d'Appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Parrino Antonino e Magro Francesco ed altri, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima s.s. dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Parrino Antonino, Magro Francesco e La Loggia Giuseppe;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza 24 giugno 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo co. n. 4 e ultimo comma 1. reg. sic. 20 marzo 1951 n. 29, e successive modificazioni, con riferimento all'art. 51, primo co., della Costituzione, - che l'ordinanza premetteva la vigenza, nei confronti degli amministratori di Enti pubblici, soggetti per legge a vigilanza o tutela della Regione Sicilia (come appunto e l'E.A.S. di cui si discute in causa), della norma di cui all'articolo impugnato, così come modificato dall'art. 1 della 1. reg. sic. 13 luglio 1972 n. 33, dall'art. 5 1. reg. sic. 29 dicembre 1975 n. 87, e dall'art. 33 1. reg. sic. 6 gennaio 1981 n. 6, in guisa che gli amministratori di tali Enti che, eletti all'Assemblea regionale siciliana, non si fossero dimessi, cessando dalle loro funzioni, almeno 90 giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, dovevano essere considerati ineleggibili e, come tali, decaduti dalla carica.

che, però, rilevava l'ordinanza l'esistenza di un diverso principio, affermato dalla sentenza n. 171 del 14 giugno 1984 di questa Corte, secondo cui il combinato disposto dei citati commi dell'articolo ora impugnato doveva ritenersi illegittimo per quanto si riferisce agli amministratori di Enti ospitalieri, dovendosi convertire l'ineleggibilità in incompatibilità,

che tale sentenza, tuttavia, non avendo travolto anche tutte le altre possibili ipotesi di ineleggibilità previste dallo stesso n. 4 del primo comma dell'articolo impugnato, non compete al giudice ordinario estendere la portata di quella pronunzia ad ipotesi diverse da quella contemplata nella sentenza della Corte, pur ricorrendo la stessa ,

che, pertanto, riteneva l'ordinanza di dover rimettere a questa Corte sia il giudizio concernente la detta estensibilità sia, in ipotesi, quello concernente le esigenze di eventuali situazioni locali che giustifichino nella regione Sicilia adozione di norme particolari nella materia de qua,

che si costituivano davanti a questa Corte tanto l'appellante Antonio Parrino, rappresentato e difeso dal prof. avv. Silvio De Fina unitamente all'avv. Francesco Tinaglia, quanto l'appellato Francesco Magro, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Silvestri, nonché l'intervenuto Giuseppe La Loggia, rappresentato e difeso dal prof. avv. Pietro Virga e dal prof. avv. Pietrangelo Jaricci,

che la difesa del Parrino e quella dell'intervenuto, sostenendo le ragioni dell'ordinanza di rimessione, chiedevano che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate per un necessario adeguamento sia alla citata sentenza n. 171 del 14 giugno 1984 di questa Corte sia alla legislazione statale e alla stessa più recente legislazione regionale, che, per gli enti pubblici controllati, hanno tramutato in cause di incompatibilità talune cause precedentemente considerate d'ineleggibilità.

che, anzi, sosteneva in via principale l'intervenuto che non sarebbe stato nemmeno necessario sollevare la questione, essendo la fattispecie in esame già ricompresa nella declaratoria d'illegittimità di cui alla predetta sentenza.

che osservava, per contro, l'appellato come per gli enti non ci sarebbe stata alcuna conversione delle cause d'ineleggibilità in cause d'incompatibilità, e che l'EAS tale appunto doveva essere considerata, e non semplicemente sottoposta a controllo della Regione, e che, ad ogni modo, doveva nella specie valere soprattutto l'ultimo comma dell'art. 10 impugnato, attesa la particolare situazione in cui versa la Regione Sicilia.

Considerato che effettivamente anche la legge statale (art. 2 n. 11 l. 23 aprile 1981 n. 154), come la stessa attuale legge regionale (art. 9 n. 11 l. reg. sic. 26 giugno 1986 n. 31), considerano cause d'ineleggibilità alla carica di consigliere degli enti autonomi territoriali gli amministratori di enti pubblici dagli enti stessi.

che, però, da una parte, per le dette leggi sarebbero, comunque, sufficienti a rimuovere la causa le dimissioni dell'amministratore prima che la candidatura venga proposta, mentre nella specie la norma impugnata esige le dimissioni e l'effettiva cessazione addirittura novanta giorni prima della scadenza del mandato da cui l'ineleggibilità trae origine, - che, d'altra parte, non sembra nemmeno che, come sostenuto, l'EAS possa essere ritenuta ente pubblico dalla Regione, che anzi, proprio l'art. 20 della l. 14 settembre 1979 n. 212 definisce semplici < le attività di vigilanza espletate dalla Regione sull'amministrazione dell'EAS, che sembra avere piuttosto la figura di un Ente economico di servizi.

che tutto ciò porterebbe a ritenere astrattamente fondata la sollevata questione, se non fosse che in concreto occorre tenere conto di quanto osservava, soltanto lo scorso anno, la sent. n. 127 di questa Corte che, riferendosi tanto agli amministratori dell'EAS quanto a quelli degli altri enti di cui alla citata legge n. 212 del 1979, scriveva che .

che, in siffatta prospettiva e nel contesto delle menzionate particolari situazioni regionali, anche la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo impugnato trova giustificazione nella cautela che il legislatore ha inteso assumere, eliminando ogni possibilità di sfruttamento della carica a fini elettorali, già nei tre mesi che precedono la presentazione delle candidature.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo co. n. 4 e ultimo comma l. reg. siciliana 20-3-1951 n. 29, e successive modificazioni, sollevata dalla Corte d'appello di Palermo, con ordinanza 24 giugno 1988, in riferimento all'art. 51, primo comma della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI – Renato DELL'ANDRO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE – Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/01/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE