Ordinanza n.1163 del 1988

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ORDINANZA N.1163

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Sollazzo Rosario, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Castelli Carlo, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, chiamato a decidere su due reclami avanzati nei confronti di altrettanti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Mantova, con i quali erano state rigettate le istanze di concessione di un permesso-premio proposte dai condannati Sollazzo Rosario e Castelli Carlo, ha, con due ordinanze emesse il 13 ottobre 1987, sollevato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede che <anche> ai <detenuti imputati per un delitto commesso in carcere sia negato il beneficio del permesso premiale>;

e che nel secondo dei due giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che la giurisprudenza della Corte di cassazione - adottando la linea interpretativa seguita a proposito dei permessi previsti dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, linea tanto più riferibile ai permessi previsti dall'art. 30-ter della stessa legge n. 354 del 1975, essendo stata per questi <ulteriormente accentuata> dal legislatore la <struttura amministrativa> della procedura - appare costante nel senso che il provvedimento, pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso il diniego di un permesso-premio da parte del magistrato di sorveglianza, non é ricorribile per cassazione, in quanto <rientra fra quelli volti a regolare la vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari e si differenzia da quelli destinati ad incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla durata del rapporto instauratosi con l'inizio della esecuzione della pena>, di modo che il relativo procedimento si con figura <come un procedimento de plano con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate>;

e che, pertanto, il tribunale di sorveglianza non é da ritenersi legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di procedimenti del genere (cfr., anteriormente alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sentenze n. 87 del 1978 e n. 103 del 1984, ordinanza n. 166 del 1984).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con due ordinanze del 13 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.