ORDINANZA N. 166
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova sui reclami riuniti proposti da Giacomini Diego ed altri, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova, chiamato a decidere su tre reclami in materia di lavoro rispettivamente proposti dai detenuti Giacomini Diego, Reatin Sergio e Lorenzi Carlo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui assicurano al detenuto che lavora una remunerazione da calcolarsi sulla base di una mercede che può essere inferiore, fino a un terzo, a quella delle tariffe sindacali;
considerato che analoga questione é stata già decisa dalla Corte, che, con la sentenza n. 103 del 6 aprile 1984, l'ha dichiarata inammissibile perché proveniente da procedimenti instaurati a seguito di reclami in materia di lavoro, procedimenti privi di carattere giurisdizionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 23, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 36 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con ordinanza 9 maggio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1984.