ORDINANZA N.1126
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato l'11 aprile 1988, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 18 novembre 1987 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, con il quale viene assegnato all'economo dell'Assemblea Regionale Siciliana un termine di 180 giorni per presentare alla Segreteria della Sezione i conti giudiziali relativi alle gestioni di materia e denaro di pertinenza della Regione, tenute per il periodo luglio 1972 - 31 dicembre 1986, e lo si avverte che in caso di inadempienza si provvedera alla formazione dei conti d'ufficio.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione al decreto 18 novembre 1987 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con il quale e stato assegnato all'economo dell'Assemblea di quella regione il termine di 180 giorni per la presentazione dei conti giudiziali relativi alle gestioni di materia e denaro di pertinenza della Regione; che, ad avviso della Regione ricorrente, l'atto impugnato, di cui si chiede la previa sospensione, viola l'art. 4 del suo Statuto (r. d. lavo 15 maggio 1946, n. 455); gli artt. 13 e 16 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale siciliana (approvato il 17 marzo e 22 giugno 1949 e più volte modificato), l'art. 103, secondo comma, della Costituzione e l'art. 23 dello Statuto, in relazione agli artt. 2 e seguenti del d. lavo 6 maggio 1948, n. 655 (<Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana>).
Considerato che la decisione del merito del ricorso assorbe quella sulla sospensiva;
che il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, unico soggetto legittimato a ricevere le notifiche dei conflitti promossi dalle regioni e province autonome contro lo Stato (v., da ultimo, ord. n. 652 del 1988), l'8 aprile presso l'Avvocatura Generale dello Stato e il successivo 11 aprile presso la sua sede di Palazzo Chigi;
che, poiché l'atto impugnato è stato notificato alla Regione Siciliana il 9 febbraio 1988, la notifica del conflitto dell'11 aprile non rispetta il termine di sessanta giorni previsto dal l'art. 39, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87; e, d'altra parte, rispetto alla tempestiva notifica dell'8 aprile, è tardivo il deposito del ricorso avvenuto soltanto il 30 aprile successivo, e cioè oltre il termine di venti giorni previsto dal l'art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale del 16 marzo 1956;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, sent. n. 179 del 1987) il ricorso per conflitto di attribuzione deve essere dichiarato manifestamente ammissibile.
Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana contro lo Stato, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione al decreto 18 novembre 1987 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, per violazione dell'art. 4 del suo Statuto (r. d. l.vo 15 maggio 1946, n. 455); degli articoli 13 e 16 del regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana (17 marzo e 22 giugno 1949 e successive modifiche), nonché degli artt. 103, secondo comma, Cost. e 23 dello Statuto, in relazione agli artt. 2 e seguenti del d. l.vo 6 maggio 1948, n. 655.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.