ORDINANZA N.1123
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 agosto (recte: 12 agosto) 1962, n. 1339 (<Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari>), pro mosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Ribuoli Wanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima Serie speciale, dell'anno 1988;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 15 marzo 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 agosto (recte: 12 agosto) 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente, per il periodo anteriore alla legge n. 638 del 1983, l'integrazione al minimo della pensione degli artigiani in caso di cumulo con altra pensione;
che, secondo il giudice a quo, deriverebbe dalla norma un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri pensionati, alla stregua dei principi affermati da questa Corte con sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.
Considerato che il Pretore di Milano apoditticamente afferma la rilevanza della proposta questione senza peraltro individuare l'oggetto della stessa;
che, pertanto, in assenza di elementi in ordine alla fattispecie concreta e, in particolare, di indicazioni circa i trattamenti pensionistici di cui si controverte nel giudizio a quo, non è dato rilevare se la denuncia sia o meno riconducibile ai profili d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1339 del 1962 già esaminati da questa Corte con sentenza n. 184 del 10 febbraio 1988;
che la questione è quindi inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (<Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.