ORDINANZA N.1122
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codi ce penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Magnetizzi Gilberto, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima Serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di procedimento penale a carico di soggetto imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 624 - 61, n. 11, del codice penale, per aver sottratto assegno bancario alla propria convivente, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale;
che il giudice a quo dubita della legittimità della norma citata laddove esclude dai soggetti che possono beneficiare della non punibilità il convivente more uxorio, in quanto la tutela della famiglia di fatto trarrebbe il suo presupposto dall'art. 31 della Costituzione, e per altre ipotesi (cfr. art. 572 c.p.) la rilevanza di legame familiare di fatto e stata variamente considerata dalla giurisprudenza; che e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, richiamando in particolare la sentenza di questa Corte n. 237 del 13 novembre 1986.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 423 del 24 marzo 1988, ha già dichiarato la non fondatezza di analoga questione, osservando, in particolare, come la convivenza more uxorio sia per sua natura fondata sulla affectio quotidiana-liberamente ed in ogni istante revocabile-di ciascuna delle parti; che il richiamo, operato dal giudice a quo, all'art. 31 della Costituzione, non concreta un argomento nuovo rispetto a quelli a suo tempo esaminati onde vale, a riguardo, il medesimo ordine di considerazioni circa l'intrinseca aleatorietà di tale rapporto e la conseguente razionalità del collegamento operato dall'art. 649, primo comma, del codice penale tra l'esclusione della punibilità e i dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili, quali i vincoli di parentela, affinità, adozione ed, appunto, coniugio; che del pari non appropriato e il riferimento all'art. 572 del codice penale, posto che l'estensione del concetto di famiglia operata dalla giurisprudenza da un lato e dall'altro l'esclusione della necessita della coabitazione si collegano necessariamente all'esigenza di tutelare un soggetto passivo in posizione di intrinseca, peculiare debolezza a fronte dell'ampia accezione dell'elemento materiale proprio di una fattispecie criminosa la quale, anche per la particolarità della sua struttura (reato abituale e condotta plurima), non può sicuramente proporsi quale tertium comparationis.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.