SENTENZA N.1106
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica-Gruppo Finmare -e interventi per l 'armamento privato) , in relazione all 'art . 3, secondo comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre 1987 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Rizzi Elena e la S.p.a. Adriatica Navigazione, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/I ss. dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione dell'Adriatica di Navigazione S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli avv.ti Mario Vianello e Augusto Salvatore per l'Adriatica di Navigazione S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-Il Pretore di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa un limite di età per le donne diverso e inferiore (cinquant'anni) a quello stabilito per gli uomini (cinquantacinque anni); risulterebbero violati gli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. per la effettuata discriminazione delle donne rispetto agli uomini solo per ragioni di sesso e per la conseguente ingiustificata compressione del diritto al lavoro a danno delle prime.
2.-E' preliminare l'esame della eccepita irrilevanza della questione. La Società datrice di lavoro sostiene l'inapplicabilità, nei suoi confronti, della legge censurata in quanto essa esercita in prevalenza servizi passeggeri e non merci ed, inoltre, che la lavoratrice sarebbe stata licenziata anche per altri motivi.
L'eccezione è palesemente infondata perché i fatti su cui si fonda, i quali, peraltro, non trovano riscontro nemmeno negli atti di causa, non risultano affatto dall'ordinanza di rinvio a questa Corte.
3. - Nel merito la questione à fondata.
L'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, prevede un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato per i servizi di trasporto merci di linea esercitato dalle Società del Gruppo Finmare, per le quali e riconosciuta l'impossibilita di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilità per l'economia nazionale.
L'art. 3 della stessa legge prevede che il detto programma contenga l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai servizi svolti al 1° gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo e delle relative variazioni.
Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale e data facolta di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato se abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia e raggiunto l'età di cinquant'anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini.
Inoltre, dispone che, se il numero di coloro che hanno presentato la suddetta domanda ecceda le esuberanze, la società interessata provvede alla individuazione di coloro che, in possesso dei requisiti previsti, debbano usufruire del pensionamento anticipato secondo il criterio prevalente della maggiore età; se invece è inferiore, la società interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti, deve essere collocato in pensionamento anticipato seguendo il criterio della maggiore età fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo.
La risoluzione del rapporto ha luogo alla scadenza del mese in cui si verifica o l'accoglimento della domanda o l'individuazione suddetta; il trattamento di pensione decorre dal mese successivo.
Esso è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.
La prevista possibilità di porre il personale esuberante in anticipato pensionamento non può essere assimilata alla ipotesi di un normale pensionamento per raggiungimento della relativa età richiesta dalle norme di previsione per la cessazione del rapporto di lavoro, ma concreta una ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per una causa eccezionale.
Trattasi, in sostanza, di una particolare ristrutturazione aziendale.
Infatti, la cessazione del rapporto di lavoro che opera nei confronti del personale ritenuto esuberante è connessa ad un particolare programma di ristrutturazione finanziato dallo Stato per le Società del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta l'impossibilita di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilità per l'economia nazionale.
La cessazione del rapporto di lavoro, che non opera per spontanea scelta dei lavoratori al raggiungimento della età richiesta, ma per imposizione del datore di lavoro, concreta un vero e proprio licenziamento.
In tale situazione trovano piena applicazione i principi affermati da questa Corte in tema di licenziamento secondo i quali non può effettuarsi discriminazione tra lavoratori dell'azienda in base soltanto al sesso. Si è più volte affermata da questa Corte (sentt. nn. 137 del 1986; 498 del 1988; ord. n.703 del 1988) la piena parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici in ordine all'età lavorativa.
Pertanto, della norma censurata, siccome in contrasto con i detti principi, che, del resto, costituiscono la corretta applicazione dei precetti costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare e interventi per l'armamento privato), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (cinquant'anni) diverso ed inferiore rispetto a quello (cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.