ORDINANZA N.1095
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Merighi Luciana e l'I.N.P.S., iscritta al n.208 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che la signora Luciana Merighi-nei cui confronti l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione dal lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il parto, perché addetta ad una lavorazione pericolosa, faticosa ed insalubre, senza possibilità di essere adibita ad altre mansioni-ha convenuto in giudizio l'INPS per ottenere, anche per il periodo eccedente i tre mesi dalla data del parto, la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
che, nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 37, primo comma e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4 e 5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, l'esistenza del diritto della lavoratrice all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione;
che si sono costituite in giudizio sia Luciana Merighi, che conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede invece una pronunzia di rigetto.
Considerato che questa Corte, con
sentenza n. 972 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ;
che pertanto la presente questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 13/12/88.