Sentenza n. 1086 del 1988

SENTENZA N.1086

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Minini Caterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1 ss. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Gigante Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/I ss. dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Minini Caterina;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

udito l'avv. Franco Agostini per Minini Caterina.

 

Considerato in diritto

 

1. - I due giudizi, che prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza per la evidente connessione.

1.1-I due giudici remittenti, con le ordinanze di rinvio, sottopongono all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti, per i titolari anche di pensione diretta I.N.P.S., qualora, anche per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto, perché risulterebbe violato l'art. 3 Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni che, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale di originari divieti.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha emesso molte decisioni in materia e con esse ha perseguito l'intento di far venir meno ogni ostacolo all'integrazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione, così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che, del resto, e stato anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (

sent. n. 184/1988).

In base ai principi più volte affermati nelle numerose sentenze emesse in materia, è possibile il cumulo dei vari trattamenti pensionistici, sia diretti che di riversibilità, corrisposti dallo Stato, da altri Enti o da Casse di previdenza e, in particolare, dall'I.N.P.S. perché il trattamento dovuto e pur sempre il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro; e perché i trattamenti pensionistici realizzano per i lavoratori le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta e, comunque, sono diretti a soddisfare i bisogni elementari ed essenziali degli stessi lavoratori e dei loro familiari.

Della norma ora di nuovo impugnata la Corte (

sent. n. 184/1988) ha dichiarato già la illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva l'integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione Speciale Commercianti dell'I.N.P.S. allorché risultasse superato il minimo garantito nel caso di cumulo con una pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

In applicazione dei detti principi già affermati, la stessa norma va dichiarata costituzionalmente illegittima nell'ipotesi, in esame, dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, erogata dalla stessa Gestione Commercianti, per i titolari di pensione diretta corrisposta dallo stesso Istituto di Previdenza Sociale qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/12/88.