Ordinanza n. 1079 del 1988

ORDINANZA N.1079

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 della l. 11 luglio 1980, n. 312 (), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1987 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Quaranta Bruno contro il Ministero del lavori pubblici, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27/prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Quaranta Bruno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Quaranta Bruno contro il Ministero dei lavori pubblici ed inteso ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base della qualifica di dirigente generale, il T.A.R. del Lazio -con ordinanza emessa in data 1° luglio 1987-ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 l. 11 luglio 1980 n. 312, in quanto, attribuendo in sede di esodo volontario particolari benefici soltanto agli impiegati del ruolo ad esaurimento, verrebbe a modificare irrazionalmente, e a favore di questi ultimi, il rapporto con il personale appartenente alla carriera dirigenziale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

che il Quaranta si è costituito ed ha presentato memoria in prossimità della discussione in camera di consiglio, chiedendo dichiararsi la fondatezza della questione, o, in subordine, una pronuncia interpretativa di rigetto, che faccia salva la sua pretesa sostanziale.

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza e stata già dichiarata non fondata da questa Corte con

sentenza n. 521 del 1987;

che nella predetta decisione si e osservato come non sia configurabile nessuna disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente e di coloro che, non avendo trovato capienza nella predetta qualifica dirigenziale, sono stati promossi ispettori generali ad esaurimento;

che, infatti, le due categorie rappresentano situazioni tra loro non omogenee e, come tali, non comparabili;

che, per conseguenza, il diverso trattamento censurato non può considerarsi privo di giustificazione, in quanto si ricollega alle diverse modalità di inquadramento previste per le due summenzionate categorie ed alle quali il legislatore connette una diversa disciplina secondo le proprie attribuzioni discrezionali;

che dalle predette considerazioni resta assorbita la censura ex art. 97 Cost., non rivestendo la stessa carattere autonomo rispetto a quella rivolta all'art. 3 Cost.

Ritenuto che nell'ordinanza di remissione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata sentenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312 () sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto dichiarata non fondata con

sentenza n. 521 del 1987.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 06/12/88.