Sentenza n.521 del 1987

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SENTENZA N. 521

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), in relazione all'art. 67, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nella Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 della Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - del ricorso proposto da tra Trimani Franco contro l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 628 del registro ordinanze dell'anno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'Udienza Pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio proposto dal dott. ing. Angelo Trimani allo scopo di ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base della qualifica di dirigente generale, la terza sezione della Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli art 162 legge 11 luglio 1980, n. 312, e 67 comma terzo, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, prevedendo ai fini pensionistici "particolari benefici soltanto per gli impiegati del ruolo ad esaurimento, così modificando il rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento con conseguente trattamento pensionistico deteriore per i dirigenti", si porrebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Il ricorrente, che al momento dell'entrata in vigore del decreto delegato sulla dirigenza (d.P.R. 748/72) rivestiva nell'ambito dell'amministrazione ferroviaria una qualifica corrispondente a quella di direttore di divisione, era stato ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto in un primo tempo inquadrato nella carriera dirigenziale con la qualifica di primo dirigente e, successivamente, collocato a sua domanda a riposo con la qualifica di dirigente superiore ai sensi del successivo art. 67 della medesima normativa.

Il terzo comma di quest'ultima disposizione individua infatti la qualifica superiore da attribuire in caso di esodo volontario secondo due criteri. Il primo, che si riferisce soltanto alle qualifiche rivestite al momento di entrata in vigore del decreto delegato (12 dicembre 1972) consiste nell'equiparare il ruolo ad esaurimento, alla carriera dirigenziale, mentre, il secondo, che si riferisce alle qualifiche acquisite successivamente a tale data identifica quella superiore nella corrispondente qualifica della carriera dirigenziale, in tal senso sovraordinata al ruolo di esaurimento.

Ciò posto, il giudice a quo ritiene sostanzialmente innovativa la norma di "interpretazione del terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748" contenuta nell'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale, disponendo testualmente che: "... gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario..., in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso" finisce con l'assimilare coloro che hanno conseguito una certa qualifica con effetto retroattivo alla data di entrata in gore del decreto delegato a coloro che invece già la possedevano a tale data.

É difatti avvenuto che date le vacanze che si erano verificate per l'inquadramento - anche in soprannumero - di tutti gli ispettori generali nella qualifica di dirigente superiore, nella stessa qualifica del ruolo ad esaurimento sono stati promossi - con effetto retroattivo al 12 dicembre 1972 - quei direttori di divisione che non avendo ottenuto l'inquadramento, ai sensi dell'art. 59 d.P.R. n. 748 del 1972, nel ruolo dirigenziale erano rimasti nella carriera direttiva ruolo ad esaurimento. Costoro, dunque, in virtù dell'art. 162 legge 11 luglio 1980, n. 312, che equipara la qualifica ottenuta con decorrenza retroattiva a quella rivestita al momento di entrata in vigore del decreto delegato, conseguono, in sede di esodo, la dirigenza generale, un beneficio cioè superiore a quello dei loro colleghi che, più anziani nell'ordine di ruolo, erano stati inquadrati nella carriera dirigenziale con qualifica di primo dirigente ed esodati con quella di dirigente superiore.

Proprio in relazione a tali effetti, ritiene il giudice a quo che la norma impugnata violi il principio eguaglianza, in quanto, "modificherebbe il rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento, al punto da indurre un trattamento pensionistico deteriore nei confronti dei dirigenti ai quali, per statuizione legislativa (art. 60 u.c. d.P.R. 748/72), é invece riservata, in servizio, una posizione di preminenza rispetto ai funzionari" senza considerare che, tale innovazione finirebbe per sconvolgere situazioni e posizioni giuridiche create dallo stesso decreto delegato per favorire l'esodo volontario assicurando agli impiegati della vecchia carriera direttiva parità di trattamento ai fini quiescibili, prescindendo dall'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali o nel ruolo ad esaurimento.

2. - Intervenendo nel giudizio davanti questa Corte, l'Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto che la migliore posizione economica in concreto raggiunta dai funzionari esclusi dall'inquadramento e promossi alla qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento non sarebbe altro che una conseguenza logica del sistema introdotto con il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, il quale, scindendo in due tronconi la carriera direttiva ha consentito che gli impiegati non inquadrati, ai sensi dell'art. 59 d.P.R. n. 748 del 1972, nella qualifica di primo dirigente venissero poi di fatto promossi nella qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento con decorrenza 12 dicembre 1972, conseguendo in tal modo una posizione migliore di quella dei loro colleghi entrati nella carriera dirigenziale.

A questo punto, ad avviso dell'Avvocatura, non si comprenderebbe per quale ragione, con il collocamento a riposo si sarebbe dovuto attribuire una qualifica equiparata a quella che, se pur per effetto di un provvedimento retrodatato, era già posseduta al momento di entrata in vigore del decreto delegato. In questo senso, pertanto, il diverso beneficio conseguito in sede di esodo volontario costituirebbe una mera conseguenza di fatto del sistema di differenziazione della fase terminale della carriera direttiva introdotto dal decreto delegato. Né in relazione all'asserita disparità di trattamento nei confronti degli impiegati inquadrati nella carriera dirigenziale varrebbe invocare, sostiene l'Avvocatura, il principio, richiamato dalla Corte dei Conti (sent. n. 1219 del 1982) secondo cui a diversità di funzioni sovraordinate non può non corrispondere una diversentità retributiva commisurata all'importanza ed al rilievo di queste, in quanto tale principio, se pur valido in astratto, non troverebbe applicazione nei confronti di una norma di diritto singolare, quale l'art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972 diretta a disciplinare l'esodo di soggetti che non avrebbero più svolto alcuna funzione, e comunque, temporalmente riferita ad un momento in cui nell'ordinamento amministrativo la diversità tra funzioni dirigenziali e direttive era meramente teorica.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), con riferimento all'art. 67, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", in quanto la norma impugnata attribuendo in sede di esodo volontario particolari benefici soltanto agli impiegati del ruolo ad esaurimento, verrebbe a modificare, a favore di questi ultimi, il rapporto con il personale appartenente alla carriera dirigenziale.

In proposito é da premettere che l'art. 67 del d.P.R.. 748 del 1972, nel prevedere tra i benefici, disposti al fine di favorire l'esodo volontario degli impiegati dello Stato, anche l'attribuzione di una qualifica superiore, aveva stabilito che coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto stesso rivestissero la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ed equiparate, fossero assimilati rispettivamente ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente. Per gli impiegati che avessero conseguito tali qualifiche successivamente si consideravano invece qualifiche immediatamente superiori - e quindi attribuibili al momento del collocamento a riposo, - quelle rispettivamente di dirigente superiore e di primo dirigente alla 2a classe di stipendio.

Con l'art. 162 della legge 1980 n. 312, che é la norma direttamente denunciata, l'indicata disposizione dell'art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972, é stata autenticamente interpretata nel senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento con decorrenza 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del citato d.P.R., dovessero essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsti dal decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso. In altri termini con tale disposizione, che il legislatore ha definito interpretativa, gli impiegati che erano stati promossi successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 748, ma con decorrenza dal 12 dicembre 1972, vennero equiparati agli ispettori generali o direttori di divisione che già rivestivano tale qualifica alla data predetta.

2. - Rileva il giudice a quo che, per effetto delle disposizioni, della cui legittimità costituzionale si dubita, si sarebbe determinata una disparità di trattamento a sfavore di coloro che erano stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente perché alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, precedevano altri nel ruolo di provenienza dei direttori di divisione o qualifiche equiparate, ed a solo favore di coloro che li seguivano nel medesimo ruolo, non avendo trovato capienza nella predetta qualifica dirigenziale, per cui erano stati promossi alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento.

Per effetto della norma denunciata questi ultimi sono stati dunque colloca a riposo con la qualifica di dirigente generale, laddove i primi dirigenti, che pur nel ruolo di provenienza di direttore di divisione precedevano gli altri, si sono visti attribuire al momento del collocamento a riposo la qualifica di dirigente superiore.

3. - La questione non é fondata.

In realtà il giudice a quo - nell'assumere come punto di riferimento la comune appartenenza delle due categorie di funzionari al ruolo dei direttori di divisione anteriore al nuovo assetto della carriera dirigenziale - per denunciare l'asserita disparità che sarebbe stata determinata da un sovvertimento delle originarie posizioni, pone a raffronto situazioni tra loro non omogenee e quindi non comparabili. Diverse sono difatti le modalità attraverso le quali le anzidette due categorie di funzionari sono state inquadrate rispettivamente nella qualifica di primo dirigente ed in quella di ispettore generale ad esaurimento, il che relega l'originaria posizione di entrambe le categorie (nel ruolo dei direttori di divisione) al rango di remoto antecedente ormai superato ed alterato da altre vicende nel frattempo verificatesi, così escludendone la possibilità di una riconsiderazione ai fini di un raffronto in termini di attualità.

Devesi difatti rilevare che mentre l'inquadramento nella qualifica di primo dirigente é stato conseguito automaticamente, sulla base dell'anzianità di ruolo e di un giudizio di non demerito (art. 59, terzo e quinto comma, d.P.R. n. 748, del 1972), la promozione alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento é avvenuta sulla base dello scrutinio per merito comparativo, (artt. 168 e 169 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e 38 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077) che implica una serie di apprezzamenti discrezionali.

Pertanto, coloro i quali furono promossi ispettori generali ad esaurimento, anche se seguivano per un fatto di mera anzianità quelli che erano stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente, furono sottoposti al vaglio di uno scrutinio in cui quello dell'anzianità costituiva solo uno dei vari elementi concorrenti ai fini del giudizio comparativo per l'attribuzione di detta qualifica.

Se i funzionari già transitati nella carriera dirigenziale al momento della norma denunciata non si sono potuti avvantaggiare della stessa, diretta a perseguire l'equiparazione degli ispettori generali ad esaurimento promossi a questa qualifica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 a coloro che già fossero ispettori generali a questa data, ciò non rivela una irrazionale disparità.

Difatti, i primi si trovano in una differente posizione (conseguita sostanzialmente per effetto dell'ordine di anzianità) non ragguagliabile, per le ragioni anzidette, a quella degli ispettori generali ad esaurimento pervenuti a questa qualifica attraverso uno scrutinio per merito comparativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte dei Conti con ordinanza in data 26 febbraio 1986 (reg. ord. n. 628 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI