Ordinanza n. 1076 del 1988

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ORDINANZA N.1076

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1° e 2° (recte: 3°), della l. 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo modificato ed integrato dalle leggi 13 settembre 1982 n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), e 23 dicembre 1982, n. 936 (Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Rossi Nicola contro il <Comitato provinciale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto> ed altro, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/ prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza emessa il 24 giugno 1987, sul ricorso proposto da Rossi Nicola contro il Comitato provinciale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto e il Comitato centrale per l'Albo presso il Ministero dei trasporti, tendente ad ottenere l'annullamento di un provvedimento di diniego d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo (recte: terzo) comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato ed integrato dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, nella parte in cui, disciplinando gli effetti conseguenti alla applicazione di una misura di prevenzione, prevede, tra l'altro, il divieto di accordare licenze, concessioni ed iscrizioni a favore del soggetto sottoposto a taluna di dette misure. Ciò senza alcuna discriminazione in ordine al tempo di applicazione della misura, ponendo pertanto sul medesimo piano chi all'atto della domanda all'Amministrazione vi sia ancora sottoposto e chi invece abbia già espiato da tempo la misura preventiva; ed altresì senza alcuna previsione in ordine alla graduazione degli effetti negativi derivanti dalla applicazione della misura di prevenzione, in considerazione delle diversità oggettive e soggettive delle singole situazioni concrete;

che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la norma doveva ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., perché non distingueva tra la situazione del soggetto attualmente sottoposto alla misura di prevenzione e quella del soggetto che invece da tempo aveva espiato la misura stessa; e perché non aveva tenuto conto, rispetto alla graduazione degli effetti sanzionatori, delle diversità delle situazioni, relative alla natura delle varie misure, alla loro durata, alla eventuale revoca anticipata, alla gravità delle trasgressioni commesse nonché alla condotta successiva alla espiazione;

che, inoltre, sempre secondo il giudice remittente, la norma pareva confliggere anche con i principi costituzionali della umanità delle sanzioni, della finalità rieducativa della persona soggetta alle misure di prevenzione, del diritto al lavoro e della libertà di iniziativa economica privata (artt. 27, terzo comma, 4 e 41 Cost.), in relazione alla permanenza degli effetti derivanti dal provvedimento applicativo, nonché con il principio costituzionale della imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), per l'imposizione alla Amministrazione di una attività strettamente vincolata nell'accertare ed applicare gli effetti conseguenti alla irrogazione della misura di prevenzione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il giudice remittente ha individuato la asserita violazione dell'ordinamento costituzionale nella omessa previsione del termine di durata degli effetti delle misure di prevenzione e, parimenti, nella omessa previsione della possibilità per la pubblica amministrazione di graduare diversamente gli effetti stessi in relazione alle varie fattispecie normative;

che, in tal modo, viene richiesto alla Corte costituzionale di operare una vera e propria modificazione del sistema normativo con la indicazione dei limiti temporali degli effetti delle misure di prevenzione e con la introduzione di una diversa disciplina dei poteri della pubblica amministrazione. Ma tutto ciò implica chiaramente scelte discrezionali, sotto vari ed evidenti profili, tra più soluzioni astrattamente possibili, che sono riservate, com'è noto, in via esclusiva al legislatore (nello stesso senso si vedano le ordinanze n. 450 del 1987 e 675 del 1988, nei confronti di analoghe censure): pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo modificato ed integrato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) nonché dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936 (Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 97 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.