Ordinanza n. 1075 del 1988

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ORDINANZA N.1075

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (<Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria>), come modificato dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, giudizio promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'Ufficio i.v.a. della stessa città, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'Ufficio i.v.a. della stessa città, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, recante <Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria>, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516; precisamente, nella parte in cui consente la notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino all'entrata in vigore dello stesso d.l. n. 429/82;

che, secondo il giudice a quo, la normativa impugnata, rimettendo al potere dell'ufficio finanziario la facoltà, introdotta dalla legge di conversione, di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto legge citato, sino a quella della presentazione della dichiarazione integrativa, discriminava ingiustificatamente i contribuenti che, pur trovandosi nella stessa situazione, sarebbero-secondo criteri rimessi al mero arbitrio della pubblica amministrazione - assoggettati ad una attività accertatrice dell'ufficio, differente sotto l'aspetto temporale, potendo così subire un trattamento illegittimamente diverso in ordine alla determinazione del quantum dovuto a titolo del c.d. condono tributario;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Considerato che la Corte si è recentemente pronunciata in materia dichiarando non fondata, rispetto al medesimo tributo, l'identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 cit., sul rilievo che le peculiari caratteristiche dell'i.v.a., in particolare la estrema difficoltà e la notevole complessità dell'accertamento definitivo, rendono pienamente legittima la impugnata disciplina sulla notificazione di detto accertamento (sent. n. 575 del 1988);

che l'ordinanza de qua non solleva profili di incostituzionalità nuovi e, non sussistendo motivo alcuno di mutare detta giurisprudenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.