ORDINANZA N.1052
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (
che l'asserita disparità di trattamento viene posta in relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi);
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato.
Considerato che identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 485 del 1987;
che non sussistono valide ragioni né vengono prospettati elementi, nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento;
che pertanto va ribadita la manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30/11/88.