ORDINANZA N.1047
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (<Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati>), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima Serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima Serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima Serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 i l Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo;
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione normativa tra le varie categorie di magistrati;
che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza, stante l'identità di oggetto.
Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva ordinanza n. 915 del 1988 é stata altresì dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione;
che i giudici a quibus non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art. 8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano pienamente valide anche con riguardo alla disposizione de qua.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (<Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati>), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.
Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30/11/88.