ORDINANZA N.1039
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1a s.s. dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a s.s. dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre 1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di un'unica pronuncia;
che analoga questione é stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza di questa Corte n. 136 del 1987 ne vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/10/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 15/11/01.