ORDINANZA N. 136
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 5 agosto 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona, il 19 settembre 1984 dal Tribunale di Milano, il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di La Spezia, il 17 giugno 1985 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 3 maggio 1985 dal Tribunale di Firenze e il 3 marzo 1986 dal Tribunale di Milano, iscritte ai nn. 1147 e 1309 del Registro Ordinanze 1984, ai nn. 121, 597 e 608 del R.O. 1985 e al n. 383 del R.O. 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56-bis, 113- bis e 161- bis dell'anno 1985 e nn. 8 e 39 della prima serie speciale dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ravvisato che le ordinanze in epigrafe concernono identiche o connesse questioni e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per i fini di un'unica pronuncia.
Ritenuto che il Tribunale di La Spezia (ord. n. 121/1985), la Corte d'Appello di Firenze e il Tribunale di Firenze (ordd. nn. 597 e 608/1985) hanno sollevato, in riferimento all'art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale non viene assoggettata alla disciplina della detenzione in modica quantità;
che il Tribunale di Milano (ordd. nn. 1309/1984 e 383/1986) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione degli artt. 71, 72 e 80 della menzionata legge, nella parte in cui non é previsto un trattamento sanzionatorio più lieve, per chi importi modiche quantità di sostanze stupefacenti, rispetto a chi versi "in analoga situazione" allo interno del territorio dello Stato ed anche rispetto allo spacciatore di modiche quantità di droghe pesanti, prescindendosi inoltre dalla considerazione della destinazione per uso personale ovvero di terzi.
Considerato che, quanto alle ordinanze n. 121 (Tribunale di La Spezia), nn. 597 e 608 (Corte di Appello e Tribunale di Firenze), identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata da ultimo con ordinanza di questa Corte n. 308 del 1985; e quanto alla questione sollevata con le ordinanze nn. 1309 e 383 (Tribunale di Milano) da ultimo con precedente, sempre di questa Corte, ordinanza n.95 del 1984.
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.