ORDINANZA N. 308
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con due ordinanze emesse il 4 aprile 1984 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti penali a carico di Brinis Roberto e Barel Pierantonio iscritte ai nn. 898 e 899 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 bis e 13 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui non assoggettano la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della detenzione di medesime modiche quantità.
Considerato che identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 260 del 1984;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.