Ordinanza n. 1006 del 1988

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ORDINANZA N.1006

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (<Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>),in relazione agli artt. 89 u.p. e 140 u.c. del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 (<Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette>), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Moscatelli Michele contro l'Intendenza di Finanza di Treviso, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/ls.s. dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 25 maggio 1981 la Commissione tributaria di primo grado di Treviso aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;

che questa Corte, a seguito dell'entrata in vigore della l. 26 settembre 1985, n. 482, con ordinanza 21 dicembre 1985, n. 367, aveva restituito gli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza;

che con ordinanza 19 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Treviso ha rimesso nuovamente gli atti alla Corte costituzionale, affermando il permanere della rilevanza della questione;

considerato che, viceversa, per quanto attiene agli artt. 12, lett. e) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, la questione sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiché tali norme regolano la tassazione delle indennità di fine rapporto ai fini dell'I.R.P.E.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo d'imposte di ricchezza mobile e complementare;

che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 dispone che le imposte soppresse dall'art. 82 (tra cui quelle di R.M. e complementare) continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti d'imposizione verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974;

che la questione di legittimità costituzionale di tale articolo é priva di motivazione;

che, per quanto attiene agli artt. 89 e 140 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il giudice a quo ha dedotto l'intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare;

che tale questione - del tutto immotivata in riferimento all'art. 76 Cost. - é stata già ritenuta non fondata da questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 53 e 38 Cost., con sentenza 19 novembre 1987, n. 400 (vedi punto 7 del <Considerato in diritto>), con la quale <gli articoli 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645> sono stati invece dichiarati costituzionalmente illegittimi <nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.>;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (<Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>), sollevata con ordinanza 29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (<Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette>), sollevata con l'ordinanza anzi detta in riferimento all 'art. 76 Cost.;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.

 

Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 27/10/88.