ORDINANZA N. 367
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, comma secondo, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); artt. 87 e 89, ultimo comma, 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette); art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di primo grado di Napoli il 10 dicembre 1981, di Treviso il 25 maggio 1981, di Torino il 31 marzo, il 12 e 19 maggio 1982 (n. 8 ordd.), di Ragusa il 5 giugno 1982, e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti il 29 aprile 1982, iscritte ai nn. 302, 448, da 786 a 793 e 930 del registro ordinanze 1982, e al n. 281 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 283 e 310 del 1982 e nn. 108, 101, 94 e 246 del 1983.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"); 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie"); 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilità della indennità di buonuscita siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge 9 ottobre 1971, n. 825, non consentisse di tassare tale indennità in quanto in essa non prevista, e denunciando la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi.
Considerato che, come é stato affermato nella ordinanza n. 351 del 1985 di questa Corte, il giudizio sul rispetto dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si valutino in concreto le forme ed i criteri dell'imposizione: concetto questo al quale si é richiamata anche la Corte di cassazione nell'ordinanza 21 dicembre 1984.
Rilevato che per assicurare la tutela voluta dall'art. 38 Cost. occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte oggetto di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur nell'ambito della discrezionalità legislativa, siano tali da salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto;
che nell'ambito di questo quadro occorre procedere all'esame di costituzionalità delle disposizioni di legge che, attraverso il tempo, hanno disciplinato il regime tributario degli emolumenti in parola al fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i vari profili che non sono stati prospettati (e cioé non solo per l'an ma altresì per il quomodo e per il quantum) si presenti conforme o meno alla normativa costituzionale;
che con la legge 26 settembre 1985, n. 482, la regolamentazione della materia é stata profondamente modificata in molti aspetti;
che, in particolare, con l'art. 1 di tale legge sono stati modificati tanto l'art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597 del 1973 (prendendo in considerazione e sottoponendo ad identica tassazione tutte le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto stesso) quanto l'art. 13, primo comma, (escludendo tutte le predette indennità dall'agganciamento con il reddito complessivo netto del contribuente);
che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha sostituito integralmente l'art. 14 del d.P.R. n. 597 ed ha dato una nuova disciplina fiscale al trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, in modo da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue caratteristiche;
che contemporaneamente ha dettato una diversa disciplina anche per altre indennità e somme di cui all'art. 12, lett. e), come modificata;
che l'art. 6 ha, poi, sottoposto a tassazione i capitali che vengono corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;
che d'altro canto il legislatore ha avuto anche cura di dare alle nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute negli artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle indennità e delle altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980; mentre l'art. 4 contiene, a sua volta, una disciplina dettagliata e particolareggiata per l'applicazione delle nuove disposizioni sia nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 482 sia negli altri casi nei quali, pur non essendovi state impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione dei ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
che con queste ed altre disposizioni contenute nella legge n. 482 tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in generale, dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, é stato modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con le ordinanze di cui in epierafe (le quali investivano la legittimità costituzionale della normativa allora vigente sotto molteplici aspetti) certamente non trovano più nella legislazione nuova (ma con effetto retroattivo) tutti gli agganciamenti che esse avevano posto in luce ed occorre procedere ex novo alla indagine sulla rilevanza delle prospettazioni medesime da parte dei giudici a quibus;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di primo grado di Napoli, alla commissione tributaria di primo grado di Treviso, alla commissione tributaria di primo grado di Torino, alla commissione tributaria di primo grado di Roma, alla commissione tributaria di primo grado di Ragusa ed alla commissione tributaria di primo grado di Rieti, perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Guglielmo ROEHRSSEN
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.