Ordinanza n.351 del 1985

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ORDINANZA N. 351

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e, 13, 14 e 46, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie); artt. 87, comma primo, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con ordinanze emesse il 22 luglio 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, il 19 giugno 1984 dalla Corte costituzionale, l'8 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, il 15 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, il 18 novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 24 novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma e il 21 dicembre 1984 dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte al n. 418 del registro ordinanze 1983, ai nn. 1104, 1349 del registro ordinanze 1984, ai nn. 210, 243, 244 e 313 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 1983, n. 341 del 1984, nn. 97 bis, 179 bis, 202 bis e 220 bis del 1985.

Visto l'atto di costituzione di Denaro Gaspare, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che questa Corte, con ordinanza 19 giugno 1984 (n. 1104 del registro ordinanze 1984), ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte concernente le indennità considerate nell'art. 12, lett. e), dello stesso d.P.R.;

che tale questione é stata sollevata dalla Corte nel corso dei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"); 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie"); 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), promossi con ordinanze di varie commissioni tributarie nelle quali si denunciava il contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilità della indennità di buonuscita siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge 9 ottobre 1971, n. 825, non consentisse di tassare tale indennità in quanto in essa non prevista, e denunciando la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi;

che questa Corte ha sollevato la su menzionata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n. 597 del 1973, in quanto la soluzione dei problemi concernenti la imposizione suddetta, con riferimento ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza tributaria, non poteva essere data senza investire l'art. 13, nella parte concernente le indennità considerate nell'art. 12, lett. e), ed in quanto la disciplina stabilita dall'art. 13 suscitava dubbi di legittimità costituzionale, poiché non teneva conto delle caratteristiche proprie delle indennità in discussione e non prendeva in considerazione l'arco di tempo in cui fossero andati maturando i diritti alle indennità medesime;

che unicamente a tale questione all'udienza del 19 novembre 1985 sono state discusse anche le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 del d.P.R. n. 597 del 1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost. con ordinanza 22 luglio 1981 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova (n. 418 del registro ordinanze del 1983), con ordinanza 8 marzo 1984 dalla commissione tributaria di primo grado di Palermo (n. 1349 del registro ordinanze del 1984), con ordinanza 15 maggio 1982 dalla commissione tributaria di primo grado di Napoli (n. 210 del registro ordinanze 1985), con ordinanze 12 e 24 novembre 1983 dalla commissione tributaria di primo grado di Roma (nn. 243 e 244 del registro ordinanze del 1985);

che, parimenti, alla stessa udienza, é stata discussa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, secondo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., con ordinanza 21 dicembre 1984 della Corte di cassazione (n. 313 del registro ordinanze del 1985).

Considerato che tutti tali giudizi riguardano questioni strettamente connesse, per cui vanno riuniti;

che per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n. 597 del 1973, sollevata da questa Corte con ordinanza 19 giugno 1984, si deve osservare che con l'art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, l'art. 13 suddetto é stato modificato proprio nella parte della cui legittimità costituzionale si era dubitato, escludendo dalla disciplina dettata con esso tutte le indennità di fine rapporto. Pertanto, essendo venuto meno l'oggetto della questione incidentale sollevata, la Corte non trova più luogo a pronunciare sulla questione stessa e deve dichiararne la manifesta inammissibilità;

che per quanto riguarda le altre ordinanze di cui in epigrafe, ritiene la Corte di dover prendere le mosse dalla osservazione formulata da essa medesima nella citata ordinanza 19 giugno 1984, secondo cui il giudizio sul rispetto dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si valutino in concreto le forme ed i criteri della imposizione: concetto, questo, al quale si é richiamata la Corte di cassazione nella ordinanza 21 dicembre 1984, rilevando che per assicurare la tutela voluta dall'art. 38 Cost. occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte oggetto di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur nell'ambito della discrezionalità legislativa, siano tali da salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto;

che nell'ambito di questo quadro occorre procedere all'esame di costituzionalità delle disposizioni di legge che, attraverso il tempo, hanno disciplinato il regime tributario degli emolumenti in parola al fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i vari profili che sono stati prospettati (e cioé non solo per l'an ma altresì per il quomodo e per il quantum) si presenti conforme o meno alla normativa costituzionale;

che con la citata legge n. 482 del 1985 la regolamentazione della materia é stata profondamente modificata in molti aspetti;

che, in particolare con l'art. 1 di tale legge sono stati modificati tanto l'art. 13, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973 (prendendo in considerazione e sottoponendo ad identica tassazione tutte le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dal rapporto stesso) quanto l'art. 13, primo comma, (escludendo tutte le predette indennità dall'agganciamento con il reddito complessivo netto del contribuente);

che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha sostituito integralmente l'art. 14 del d.P.R. n. 597 ed ha dato una nuova disciplina fiscale al trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, in modo da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue caratteristiche;

che contemporaneamente ha dettato una diversa disciplina anche per altre indennità e somme di cui all'art. 12, lett. e), come modificato;

che l'art. 6 ha, poi, sottoposto a tassazione i capitali che vengono corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

che d'altro canto il legislatore ha avuto anche cura di dare alle nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute negli artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle indennità e delle altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980, mentre l'art. 4 contiene, a sua volta, una disciplina dettagliata e particolareggiata per l'applicazione delle nuove disposizioni sia nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 482 sia negli altri casi nei quali, pur non essendovi state impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione dei ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che con queste ed altre disposizioni contenute nella legge n. 482 tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in generale, dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, é stato notevolmente modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con le ordinanze di cui in epigrafe (le quali investivano la legittimità costituzionale della normativa allora vigente sotto molteplici aspetti) certamente non trovano più nella legislazione nuova (ma con effetto retroattivo) tutti gli agganciamenti che esse avevano posto in luce ed occorre procedere ex novo alla indagine sulla rilevanza delle prospettazioni medesime da parte dei giudici a quibus.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), nella parte concernente le indennità considerate nell'art. 12, lett. e), dello stesso decreto, da essa medesima sollevata con ordinanza 19 giugno 1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

2) ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di primo grado di Genova, alla commissione tributaria di secondo grado di Palermo, alla commissione tributaria di primo grado di Napoli, alla commissione tributaria di primo grado di Roma ed alla Corte di cassazione, perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate con le rimanenti ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.

Livio PALADIN- Guglielmo ROEHRSSEN

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1985.