SENTENZA N. 980
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
dott. Francesco SAJA, Presidente
prof. Giovanni CONSO
prof. Ettore GALLO
prof. Giuseppe BORZELLINO
dott. Francesco GRECO
prof. Renato DELL'ANDRO
prof. Gabriele PESCATORE
avv. Ugo SPAGNOLI
prof. Francesco Paolo CASAVOLA
prof. Antonio BALDASSARRE
prof. Vincenzo CAIANIELLO
avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 29 dicembre 1987, depositato in Cancelleria il 5 gennaio 1988 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza n. 12902/12377 in data 3 novembre 1987 della Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale, con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale n. 23297 dell'8 settembre 1987, avente per oggetto: "Costituzione del Consorzio per la gestione e la manutenzione ordinaria della scuola media di Garzeno - sezione staccata di Dongo ed approvazione dello Statuto".
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 29 dicembre 1987, la Regione Lombardia ha proposto regolamento di competenza nei confronti dello Stato in ordine alla ordinanza n. 12902/12377, in data 3 novembre 1987, della Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale, con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta Regionale n. 23297 dell'8 settembre 1987 avente ad oggetto "Costituzione del Consorzio per la gestione e la manutenzione ordinaria della scuola media di Garzeno - sezione staccata di Dongo ed approvazione dello Statuto".
Secondo la Commissione di Controllo la deliberazione della Giunta sarebbe illegittima, considerato: a) che con sentenza n. 130 del 1976 la Corte costituzionale ha affermato che la competenza della Regione ad adottare deliberazioni come quella in esame si ha solo quando lo scopo del Consorzio sia riconducibile alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione; b) che nella specie si tratta di costituzione di un consorzio facoltativo tra Comuni per la gestione e manutenzione ordinaria di scuola media; c) che "tale materia, disciplinata dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non rientra tra quelle tassativamente elencate nel richiamato art. 117"; d) che nessuna innovazione è stata introdotta a questo proposito dal d.P.R. n. 616 del 1977.
Non vi possono essere dubbi, ad avviso della Regione Lombardia, che l'annullamento così disposto ad opera della Commissione di Controllo sia manifestamente illegittimo, perché chiaramente invasivo della sfera di competenza costituzionalmente assegnatale, e ciò in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 2 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, all'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, nonché agli artt. 42 e 87 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Secondo la ricorrente, la delibera della Giunta chiarisce, sia nelle premesse che nel dispositivo, che il consorzio viene istituito "per la gestione e manutenzione" di una scuola media; dello stesso tenore è lo statuto del Consorzio approvato dai comuni interessati. Di conseguenza non si tratta della costituzione di un consorzio concernente la "istituzione delle scuole, la cui competenza è sicuramente statale ai sensi dell'art. 10 l. 31 dicembre 1962, n. 1859 bensì di un consorzio di "gestione e manutenzione" della scuola, inquadrabile tra quelli che la stessa legge statale prevede espressamente ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
Ciò premesso, la competenza della Regione, in base alla sent. n. 130 del 1976 della Corte costituzionale, non può essere messa in discussione, in quanto la materia cui afferisce la deliberazione annullata è, per un verso, l'edilizia scolastica, che rientra nei "lavori pubblici di interesse regionale" (per i quali le funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni sin dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2, lett. c), n. 2); per altro verso, l'assistenza scolastica, materie previste entrambe dall'art. 117 Cost. e specificate dagli artt. 42 e 87 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Del resto, la stessa legge n. 1859 del 1962 riserva allo Stato, l'"Istituzione" e l'"ordinamento" della scuola media, ma non anche gli oneri relativi all'edilizia scolastica e alla assistenza scolastica. Al contrario essa prevede la possibilità di Consorzi tra Comuni "per la costituzione di edifici scolastici" e dunque ovviamente anche per la loro "gestione": gestione da intendersi proprio in senso fisico, come si ricava dall'accostamento in fatto alla "manutenzione" ordinaria, e come risulta anche dal testo dell'art. 8 dello Statuto dell'istituendo consorzio, laddove demanda all'Assemblea di "deliberare il sistema di conduzione degli impianti che servono lo stabile della scuola media", di "deliberare l'incarico ai tecnici per la redazione di progetti", di "approvare i progetti", ecc.
Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha impugnato l'ordinanza n. 12902/12377 del 3 novembre 1987 con la quale la Commissione di Controllo sulla amministrazione regionale della Lombardia ha annullato la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23297 dell'8 settembre 1987.
Con detto provvedimento la Giunta approvava la costituzione del Consorzio per la gestione e la manutenzione ordinaria della scuola media di Garzeno - Sezione staccata di Dongo - da parte dei Comuni di Garzeno, Germasino e Stazzona ed il relativo statuto consorziale.
La Commissione di Controllo, nella motivazione dell'annullamento della delibera della Giunta, rilevava che quest'ultima non era competente ad approvare la costituzione di un consorzio avente per oggetto una materia - regolata dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 - non riconducibile a quelle elencate tassativamente nell'art. 117 Cost.
Citava all'uopo la sentenza di questa Corte 26 maggio 1976, n. 130, secondo la quale la Regione è competente ad adottare il provvedimento di approvazione della costituzione di un consorzio tra enti locali unicamente in relazione alla riconducibilità degli scopi nell'ambito delle materie indicate nell'art. 117 Cost.
Nel ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione di Controllo, la Regione Lombardia contesta che - in relazione alla legge n. 1859 del 1962 - le finalità per cui è stato costituito il consorzio siano estranee alle materie di cui all'art. 117 Cost., e pertanto chiede che sia riconosciuta la competenza della Regione per l'approvazione del consorzio stesso.
2. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha precisato, nella sentenza n. 130 del 1976, che in caso di consorzio facoltativo tra enti territoriali minori spetta alla Regione approvarne la costituzione quando esso abbia scopi riconducibili a materie di competenza regionale.
Nel caso di specie, il consorzio ha ad oggetto non l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale in questione, ma la "gestione e manutenzione ordinaria" di essa, cioè la realizzazione degli interventi materiali ed economici necessari per il suo funzionamento. Che tale sia il significato da attribuire al termine "gestione" è reso palese non solo dal suo accostamento alla "manutenzione ordinaria", ma anche dai riferimenti dello statuto consorziale alla "conduzione degli impianti che servono lo stabile della scuola" (art. 8) e simili.
In questi termini, l'oggetto del consorzio è essenzialmente riconducibile alla materia dell'"edilizia scolastica", le cui opere rientrano nei "lavori pubblici di interesse regionale" per i quali le funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni sin dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (art. 2, lett. c), n. 2). Inoltre il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pur non elencando specificamente le opere pubbliche di interesse regionale, le ricomprende ed assorbe nelle comprensive formule "opere pubbliche di qualsiasi natura".
Ne consegue - come la Corte ha affermato nella sentenza n. 130 del 1976 - la competenza della Regione ad approvare la costituzione di consorzi che abbiano ad oggetto materie riconducibili all'art. 117 Cost., e quindi anche - per le considerazioni ora esposte - il consorzio per la gestione e manutenzione ordinaria della scuola media statale di Garzeno, sezione staccata di Dongo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Regione Lombardia approvare la costituzione del Consorzio per la gestione ordinaria della scuola media di Garzeno, sezione staccata di Dongo tra i comuni di Garzeno, Germasino e Stazzona nonché il relativo statuto consorziale e di conseguenza annulla il provvedimento (n. 12902/12377) del 3 novembre 1987 della Commissione di Controllo dell'amministrazione regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Francesco SAJA – Ugo SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.