Sentenza n. 130 del 1976
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SENTENZA N. 130

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Lombardia, notificato il 17 febbraio 1975, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto per effetto del provvedimento 10 dicembre 1974 n. 8991/11701 della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale della Lombardia, con cui é stata annullata la deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 1974 n. 10472, recante l'approvazione della costituzione del Consorzio provinciale per i servizi sociali delle vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia.

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. - Con provvedimento (n. 8991/11701) in data 10 dicembre 1974, la Commissione di controllo sulla amministrazione regionale della Lombardia ha annullato la delibera della Giunta regionale lombarda (n. 10472) del 19 novembre 1974 - recante approvazione della costituzione del "Consorzio provinciale per i servizi sociali delle vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia" (ed approvazione del relativo statuto) - in base al rilievo che la istituzione (al pari della modifica o soppressione) di consorzi (come quello di specie) comprendenti (anche) enti locali territoriali (e, perciò, inquadrabili tra quelli disciplinati dagli artt. 156 ss. del t.u. comunale e provinciale) "costituisce estrinsecazione di un potere autonomo, attinente alla materia dell'ordinamento comunale e provinciale", come tale riconducibile, "non alle competenze trasferite alla Regione" (anche se nelle correlative materie l'ente é destinato ad operare), sibbene a quelle conservate allo Stato.

2. - Avverso il provvedimento di annullamento indicato ha proposto conflitto di attribuzione, con ricorso notificato il 17 febbraio 1975, la Regione Lombardia.

La quale ha sostenuto che l'atto impugnato é lesivo delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite: in quanto - contrariamente all'assunto dell'organo di controllo - apparterrebbe effettivamente alla Regione (e non allo Stato) la competenza a costituire Consorzi facoltativi fra Comuni, Province ed altri enti locali, ogni qualvolta gli scopi del Consorzio siano riconducibili alle materie di competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi é stata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con memoria successivamente depositata, la Regione ha ribadito ed ulteriormente illustrato la propria tesi.

Considerato in diritto

1. - Il ricorso della Regione Lombardia riguarda - come in narrativa detto - il provvedimento della Commissione di controllo, che ha annullato la deliberazione della Giunta regionale approvativa della costituzione del "Consorzio provinciale per i servizi sociali delle vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia" (e del relativo statuto).

2. - Nella motivazione del provvedimento di annullamento é sottolineata, preliminarmente, la natura di ente locale territoriale di cinque dei sei enti consorziati (il sesto essendo un istituto di assistenza e beneficenza); ed in relazione a tale circostanza é formulato il rilievo che i provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione dei consorzi di cui al t.u. comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934 n. 383) " costituiscono, in ogni caso, estrinsecazione di un potere autonomo attinente alla materia dell'ordinamento comunale e provinciale", riconducibile "non alle competenze trasferite alla Regione, bensì a quelle conservate allo Stato".

3. - In contrario si sostiene col ricorso della Regione che il provvedimento di approvazione della costituzione del consorzio suindicato rientra tra gli atti di esercizio delle competenze attribuitele (ex artt. 117, 118 della Costituzione) nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica.

E ciò in correlazione anche al disposto del decreto delegato n. 9 del 1972, che espressamente menziona, tra le funzioni trasferite alle Regioni, quelle concernenti "l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori" (art. 1 lett. f, del d.P.R. cit.).

Nessun fondamento avrebbe, d'altra parte, a dire della Regione, il contrario assunto della Commissione di controllo, secondo cui i provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione di consorzi tra enti locali dovrebbero ricondursi ad una "supposta" materia dell'ordinamento provinciale e comunale: "che non esiste come tale nel testo costituzionale".

Aggiunge che la competenza della Regione a costituire consorzi facoltativi (anche tra Comuni e Province), per il raggiungimento di scopi relativi a materie di cui all'art. 117 della Costituzione, trova conferma nell'ordinamento statuale: come nel caso, ad esempio, dei "consorzi per i servizi di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica" e dei "consorzi di assistenza veterinaria" di cui all'art. 1 lett. i del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4.

Sottolinea, infine, la già avvenuta emanazione ("senza obiezioni da parte del Governo") dileggi regionali che testualmente demandano al Presidente della Giunta regionale di approvare la "costituzione di consorzi tra comuni e province" destinati ad operare in materia di competenza regionale (legge reg. Piemonte 4 giugno 1975 n. 46, art. 1; legge reg. Umbria 3 giugno 1975 n. 40, art. 11).

4. - Il ricorso é fondato.

In considerazione del duplice elemento della natura "facoltativa" del consorzio in questione e della inerenza dell'oggetto della sua attività istituzionale a materia ("assistenza e beneficenza") compresa nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione (la competenza in ordine alla quale risulta, in particolare, trasferita alla Regione con d.P.R. 1972 n. 9 cit.), deve riconoscersi che rientra nella competenza della Regione l'adozione del provvedimento di approvazione della costituzione del consorzio stesso.

Per vero, nel caso di consorzio facoltativo (sia pur tra comuni e province) - in quanto la vicenda della relativa creazione fa perno sull'"accordo", derivante dall'incontro e fusione delle delibere (di spontanea adesione) dei singoli enti partecipanti - il successivo atto approvativo (del detto accordo), quale che sia il suo più corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico (come controllo atipico o come atto del procedimento formativo dell'ente), costituisce certamente esplicazione di una funzione, comunque, amministrativa.

La quale - nel caso, poi che l'istituendo consorzio abbia scopi in particolare riconducibili ad una delle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione - si specifica come funzione inerente alla materia stessa: per tale via, appunto, devoluta alla competenza della Regione.

5. - La conclusione così raggiunta non contraddice l'affermazione - contenuta nella precedente sentenza della Corte n. 186 del 1974 - circa la spettanza allo Stato dei "controlli sostitutivi sugli organi di consorzi intercomunali o interprovinciali operanti nell'ambito di materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

La titolarità dello Stato - relativamente all'esercizio dei controlli indicati - é stata, invero, ritenuta in considerazione del prevalente profilo strutturale che connota tali atti, in quanto emanazione di un potere di supremazia e di "interferenza nell'organizzazione".

Il quale - ex art. 128 della Costituzione - resta necessariamente riservato allo Stato, nel caso che l'organizzazione incisa sia quella territoriale di Comuni, Province o loro proiezioni.

Nella diversa ipotesi di costituzione di consorzio facoltativo, l'atto di approvazione dell'accordo istitutivo viene invece - per quanto detto - in rilievo sotto un profilo eminentemente funzionale.

Onde é coerente l'affermazione della correlata competenza regionale, per il caso che sussista (come nella specie) connessione tra la funzione amministrativa esercitata e materia rientrante nella previsione dell'art. 117 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione Lombardia il potere di approvare la costituzione del "Consorzio provinciale per i servizi sociali, delle vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia":

annulla il provvedimento (n. 8991/11701) in data 10 dicembre 1974 della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1976.