Sentenza n. 975 del 1988

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SENTENZA N.975

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 l. Prov. Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1 (Assistenza creditizia all'artigianato), modificato dalla l. prov. 1° settembre 1971 n. 12, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1987 dal Consiglio di Stato, sez. VI giur., sul ricorso proposto da Unione artigiani altoaltesini CNA ed altro contro Provincia autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1° s.s. del 1987.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e dell'Unione artigiani CNA ed latro;

udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi l'avv. Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Provincia di Bolzano eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in ordine all'art. 6 l. prov. n. 1 del 1951, modificato dalla l. 12 del 1971. La questione sarebbe irrilevante perché, essendo prevista in seno alla Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato la presenza di soli due rappresentanti della categoria, il divario del numero degli iscritti all'Unione artigiani, rispetto al numero, molto più consistente, degli iscritti all'Associazione provinciale dell'artigianato, esclude che la prima possa essere considerata rappresentativa a pari titolo con la seconda.

L'eccezione non può essere accolta perché muove dal presupposto errato che la censura di illegittimità costituzionale investa la norma impugnata per il fatto di non riconoscere anche all'Unione artigiani la legittimazione a designare una rosa di nomi ai fini della nomina di cui trattasi, mentre la ragione della censura risiede piuttosto nel fatto che la norma privilegia una determinata associazione sindacale, anziché attribuire in astratto la preferenza alle associazioni più rappresentative.

Anche se, per ipotesi, i dati dell'organizzazione sindacale degli artigiani esistenti nella Provincia di Bolzano all'epoca del rinnovo della Commissione per l'assistenza creditizia per il quadriennio 1984-88 fossero tali da giustificare la preferenza accordata alla sola Associazione provinciale dell'artigianato, la sollevata questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante perché il suo accoglimento comporterebbe comunque l'invalidità della delibera della Giunta provinciale n. 2590 del 1984 per difetto di motivazione circa tale preferenza.

2.-  La questione é fondata.

Ai fini della individuazione da parte sindacale di rose di nomi dalla quali l'autorità competente dovrà scegliere i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi pubblici (commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione di enti, ecc.) in cui tale rappresentanza é prevista, si é affermato nel nostro ordinamento un principio organizzativo operante attraverso un meccanismo di selezione delle associazioni legittimate, imperniato sul concetto di "sindacato maggiormente rappresentativo". Questo principio organizzativo si concilia con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., certamente applicabile anche ai soggetti collettivi (cfr. Corte cost. n. 25 del 1966, n. 15 del 1975 e n. 68 del 1980), in quanto sia assicurata dalla legge "a tutte le organizzazioni sindacali, allo stesso modo, la possibilità astratta di essere rappresentante nella composizione dell'organo" (Corte cost. n. 2 del 1969).

Ciò significa che la legge non può individuare a priori, una volte per tutte, una o più determinate organizzazioni come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla nomina, la quale volta per volta valuterà comparativamente il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti. Fra gli indici di rappresentatività il dato quantitativo costituito dal grado di adesione formale al sindacato ha un'importanza primaria, ma non possono essere trascurati altri indici, precisati da una collaudata giurisprudenza, ai quali, nella speciale situazione della Provincia di Bolzano, deve aggiungersi anche il riferimento alla componente etnica.

Una volta operata la graduatoria tra i sindacati in funzione del rispettivo livello di rappresentatività, dipende dal numero dei posti disponibili stabilire quali associazioni, nell'ordine della graduatoria, hanno titolo per essere invitate a proporre i nome degli eligendi.

3. - Non vale obiettare che al momento della promulgazione della legge contenete la norma impugnata (1951), e ancora al tempo della legge di modifica n. 12 del 1971, nella Provincia di Bolzano esisteva un'unica organizzazione sindacale degli artigiani. Il legislatore provinciale avrebbe dovuto tuttavia prevedere per l'avvenire la possibile costituzione di altre associazioni sindacali, col conseguente obbligo della Giunta provinciale di prenderle tutte in considerazione ai fini della valutazione del rispettivo grado di rappresentatività.

Né vale osservare, infine, che il forte divario tra il numero degli iscritti all'Associazione provinciale dell'artigianato e quello degli iscritti all'Unione artigiani esclude di fatto, a cagione della limitatezza dei posti disponibili (due), che la seconda possa pretendere l'assegnazione di un posto a un proprio candidato. Come già si é detto, il dato quantitativo-numerico, pur avendo un rilievo prioritario, non é un criterio esclusivo del giudizio di maggiore rappresentatività. D'altra parte, come rileva il giudice remittente, il privilegio rigidamente attribuito a una determinata organizzazione può scoraggiare l'adesione alle altre, sicché il minore livello di affiliazione a queste finisce con l'essere, almeno in parte, proprio una conseguenza pregiudizievole della norma di cui si controverte. Sotto questo profilo, in quanto ostacola i principio della pluralità sindacale, essa urta anzitutto contro il comma 1 dell'art. 39 Cost., del quale il principio di parità di trattamento delle associazioni sindacali, specificamente argomentabile dal quarto comma, é un corollario.

In ogni caso, la limitazione della preferenza a una sola organizzazione sindacale non può essere disposta dalla legge, perpetuando così una situazione che invece va considerata contingente, ma deve essere il risultato di una valutazione della Giunta provinciale, adeguatamente motivata con riferimento alla situazione esistente al momento della nomina della Commissione.

4. - Il nuovo ulteriore di incostituzionalità, addotto in relazione all'art. 97 Cost., resta assorbito.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. Prov. Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1 ("Assistenza creditizia all'artigianato"), modificato dalla l. prov. 1° settembre 1971 n. 12, nella parte i cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato siano "scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziché dalle organizzazioni artigiane più rappresentative della Provincia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11/10/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MNGONI

 

Depositata in cancelleria il 19/10/1988.