SENTENZA N.968
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 21 gennaio 1987, depositato in cancelleria il 28 gennaio successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.l. 19 settembre 1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui il potere di deroga ex art. 6 comma 17 l. 28 febbraio 1986 n. 41 é stato esercitato anche per assunzione di personale presso la Camera di commercio del Friuli-Venezia Giulia.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;
uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. - Oggetto è il conflitto sollevato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri é l'esercizio del potere di deroga al divieto generale di assunzione di personale per l'anno 1986 (l. 28 febbraio 1986 n. 41 art. 6 commi 10, 17 e 19) per quanto riguarda le Camere di commercio esistenti nella Regione.
2. - Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato: essa che il suindicato esercizio del potere di deroga non tocca le attribuzioni statutarie della Regione ricorrente, costituendo soltanto: "un problema di ripartizione interna di un potere che é, e deve essere, esercitato su di un piano nazionale per esigenze e interessi relativi all'intera economia nazionale".
L'assunto é palesemente erroneo. La Regione lamenta un'invasione da parte dello Stato di proprie attribuzioni esclusive che sarebbero previste dall'art. 4 nn. 1, 2, 6, 7 dello statuto speciale. Tanto basta a legittimare il conflitto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che del resto si é anche pronunciata in termini con la sent. n. 307 del 1983.
3. - Nel merito le censure della Regione Friuli - Venezia Giulia sono fondate.
In forza delle invocate norme statutarie integrate dalle norme di attuazione, e precisamente dagli artt. 8 e 9 d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116 e art. 20 d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902, appare certa la competenza della Regione in ordine alle Camere di commercio esistenti nel suo territorio, competenza esplicitamente affermata, fra le altre, dalla sent. n. 65 del 1982 di questa Corte. Né ha pregio la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, poiché tale sentenza fu emessa "alla stregua della disciplina legislativa statale attualmente in vigore", i principi in essa contenuti non potrebbero trovare applicazione, i quanto la lacuna legislativa sull'ordinamento delle Camere di commercio, cui la sentenza stessa si richiama, sarebbe stata colmata dalla legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983 n. 93), che comprende anche il personale delle Camere di commercio (art. 26).
Non é che non veda coma tale legge generalissima, che regola in modo omogeneo la disciplina del pubblico impiego, nulla abbia a che fare con quella "legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento" preannunciata dall'art. 64 cpv. d.P.R. n. 616 del 1977, e fino ad oggi non emanata, cui la citata sent. n. 65 del 1982 fa riferimento.
4. - Fermo restando che, "siano o meno dipendenti dalla Regione, anche le Camere di commercio rientrano nella competenza ordinamentale del Friuli-Venezia Giulia" (v. sent. n. 246 del 1985), ne consegue che il potere di deroga al blocco delle assunzioni disposto per l'anno 1986 dall'art.6 comma 10 l. n. 41 del 1986 doveva essere esercitato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 19 dello stesso articolo anziché dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gioverà ricordare che la previsione della competenza regionale a derogare al blocco delle assunzioni per gli enti dipendenti dalle Regioni e per le Unità sanitarie locali, contenuta in quest'ultima norma, si é uniformata alle sentenze di questa Corte (n. 307 del 1983 e n. 245 del 1984) che avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente normativa che attribuiva allo Stato il potere di deroga anche per questi enti.
Analogamente, in ossequio alla sent. n. 246 del 1985, il d.P.C.M. 10 settembre 1986 ha escluso le Camere di commercio della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto "enti dipendenti dalla suddetta Regione" dall'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 l. n. 468 del 1978 (normalizzazione dei conti degli enti pubblici).
5. - Il ricorso deve pertanto essere accolto, e ne consegue l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara che non spettava allo Stato il potere di autorizzare l'assunzione di personale in deroga al divieto di cui all'art. 6 l. 28 febbraio 1986 n. 41 per le Camere di commercio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- annulla conseguentemente, nella parti concernenti le suddette Camere di commercio, il d.P.C.M. 19 settembre 1986 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/11/1988.
Francesco SAJA - Muro FERRI
Depositata in cancelleria il 13/10/1988.