Sentenza n. 959 del 1988

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SENTENZA N.959

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo, terzo e quarto comma, del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e delle attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 403 e nel conflitto di attribuzione sorto a seguito del telegramma del Ministro per la finanze 21 gennaio 1987, con cui e stata considerata applicabile anche all'ambito della Regione siciliana la misura dell'aggio prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 per le somme riscosse mediante versamenti diretti, promossi con ricorsi della Regione siciliana, notificati rispettivamente il 2 novembre e il 30 maggio 1987, depositati in cancelleria il 10 novembre e l'11 giugno 1987 ed iscritti al n. 22 del registro ricorsi 1987 e al n. 13 del registro conflitti 1987.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - I ricorsi in epigrafe, pur differenti nell'attuazione processuale che si propongono, concernono questioni sostanzialmente connesse: i giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1. - La legge della Regione siciliana 21 agosto 1984, n. 55 <nelle more della generale riforma nazionale del servizio di riscossione> prevede- art. 1 -la costituzione di una società per la gestione in Sicilia delle esattorie delle imposte dirette.

 

Con il successivo art. 7, l'aggio spettante alla società veniva determinato - per le somme riscosse mediante versamento diretto - nella misura percentuale del 60 per cento rispetto a quanto dovuto per le riscossioni a mezzo ruoli.

Senonché, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di un disegno di legge recante delega al Governo per la generale disciplina di riscossione dei tributi (attuata poi, in concreto, con il d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43) furono dettate nel tempo e per l'intero territorio nazionale disposizioni di continuità aventi ad oggetto le gestioni esattoriali: da ultimo con decreto legge 4 agosto 1987 n. 326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 403.

La percentuale d'aggio per i versamenti diretti veniva ivi fissata nel 48 per cento del dovuto per la riscossione mediante ruoli, esplicitandosi (art. 1 legge n. 403 sub art. 3, primo comma d.l. n. 326) l'applicabilità della norma anche nei confronti delle esattorie siciliane.

Tanto é contestato dalla ricorrente che ravvisa violate- come diffusamente in narrativa-le proprie competenze a norma di Statuto.

2.2. - La questione non é fondata.

La Corte ha in passato avuto modo di chiarire la natura concorrente della legislazione regionale per ciò che concerne l'area dei tributi, il che comporta il limite del rispetto nella materia dei principi generali recati dalle leggi dello Stato (sul punto, già sent. n. 9 del 1957).

Spetta alla Regione il potere di emanare le disposizioni di capillare dettaglio (sentenze n. 14 del 1957 e n. 150 del 1969, ricordate dalla ricorrente).

Per contro, nella determinazione dell'aggio si e ritenuta la necessita obiettiva in apice di previsioni generali ed uniformi, per la essenziale identità di trattamento nei confronti di tutti i contribuenti in seno alla collettività nazionale (sent. n. 14 del 1957): con la conseguenza di doversi realizzare univoci equilibri nei costi del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo standard, i quali esigono, perciò, determinazioni unitarie.

Né possono trovare, così, favorevole diverso apprezzamento meri criteri, circoscritti alla organizzazione dei servizi, come si sostiene dalla difesa della Regione anche sulla scorta dei contenuti di recente giurisprudenza della Corte dei conti.

Va ricordato, all'uopo, che la costante giurisprudenza costituzionale, nei coerenti sensi di ripartizione indicati, ha trovato conferma anche assai di recente, la dove questa Corte ha affermato che la riscossione dei tributi in Sicilia comporta <soluzioni aperte> (sent. n. 61 del 1987); queste vanno razionalmente identificate, volta a volta, secondo i principi, appunto, della normazione concorrente, in armonia con la diversa angolazione prospettica dei valori ed interessi in gioco.

3. - La declaratoria di non fondatezza travolge, in tal modo, anche la censura opposta dalla ricorrente al termine (fissato con l'art. 2, quarto comma del d.l. n. 326), limitante ogni altro effetto della legge regionale n. 55/1984 al 31 dicembre 1988.

Trattasi di norma, quest'ultima, emanata (supra, n. 2.1) nelle more della generale riforma nazionale: a questa risulta poi tendenzialmente rivolta proprio la disciplina dettata dal legislatore statale.

4.1. - L'esigenza di continuità nelle riscossioni in vista del successivo globale riordino aveva portato, già in precedenza, a determinare l'aggio di riscossione uniforme, nella percentuale del 52,5 per cento (art. 1 l. 7 marzo 1986, n. 60 sub art. 1 decreto legge 6 gennaio 1986 n. 2) e l'amministrazione finanziaria ebbe ad assicurarne, con propri atti, l'applicazione concreta anche nella regione siciliana.

Il relativo ricorso per conflitto di attribuzione assume che sono state incise le competenze della Regione.

4.2. - L'impugnazione non ha pregio: la risoluzione del conflitto resta collegata a quanto qui deciso, identiche rivelandosi le considerazioni che si prospettano nell'applicazione in concreto della misura d'aggio determinata a far tempo dal 1986 (art. 2, comma primo, del d.l. n. 326 del 1987).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quarto, nonché dell'art. 3, comma primo, (nel testo sostituito con legge 3 ottobre 1987 n. 403) del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette) sollevata dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 14, lett. q (recte p), 17 (lett. i), 19 e 36 dello Statuto della Regione siciliana;

rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui pure in epigrafe, sollevato dalla Regione siciliana e dichiara che spetta allo Stato assicurare anche in tale regione l'applicazione dell'aggio per i versamenti diretti, nella misura prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 (Disposizioni urgenti per assicurare la riscossione delle imposte dirette).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 06/10/88.