SENTENZA N.956
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 29 settembre 1987, depositato in cancelleria il 5 ottobre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d. 20 luglio 1987 emanato dal Ministro dell'ambiente, di concreto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, recante: "Istituzione di riserve naturali in zone demaniali".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1.1. - Il decreto in data 20 luglio 1987, emanato dal Ministro dell'ambiente dispone (art. 1) la ricognizione a cura degli altri dicasteri interessati (agricoltura e foreste; finanze) delle "zone facenti parte del demanio o del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato suscettibili di trasformazione in riserve statali, nei limiti delle altre compatibili esigenze pubbliche".
L'esercizio ed il perseguimento di tale attività sono contestati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel precipuo riferimento a interferenze con le competenze regionali.
1.2. - L'impugnazione é inammissibile.
Così come poste, e qui innanzi descritte, le determinazioni ministeriali, lungi dall'assumere la benché minima connotazione innovativa, si configurano quale atto ricognitivo della consistenza e natura dei beni interessati, ricadenti nell'ambito del demanio e del patrimonio dello Stato: atto di mera gestione interna, dunque, come anche nella discussione orale é stato chiarito dall'Avvocatura dello Stato, che appare insuscettibile - per ciò stesso - di incidenza sulle altrui competenze.
2.1. - Con lo stesso decreto viene esplicitato (art. 2) che le Regioni "potranno provvedere a loro volta a trasformare il demanio forestale regionale in demanio naturalistico".
Anche tale risoluzione é contestata dalla ricorrente per invasione delle competenze ad essa riservate.
2.2. - L'impugnazione non é fondata.
E' ben vero, come la ricorrente esattamente ricorda, che non spetta allo Stato istituire riserve nel territorio regionale interessato: la Corte ha riconosciuto, infatti, di spettanza della ricorrente medesima il potere relativo alla gestione funzionale di cui trattasi (sentt. n. 223 del 1984 e n. 830 del 1988).
Tuttavia, in fattispecie risulta esercitato un mero scopo, propulsivo, di invito: quest'ultimo é, per esplicito dettato, il "valore" conferito all'atto.
Cosicché esso non riveste, neppure potenzialmente, ricollegandosi a potestà che già esistono in capo al destinatario dell'attività di sollecito, la connotazione di un ordine e di corrispondenti obblighi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il d. 20 luglio 1987 del Ministro dell'ambiente, indicato in epigrafe, nella parte (art. 1) concernente la competenza dello Stato a compiere atti ricognitivi delle zone facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato medesimo;
b) dichiara che non spetta allo Stato, nei confronti della Regione Friuli - Venezia Giulia, la facoltà di invio (art. 2 del menzionato decreto) alla trasformazione del demanio forestale in demanio naturalistico regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/9/1988.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 6/10/1988.