ORDINANZA N.934
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Gamannossi Paolo e il Centro Leasing, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/I ss. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 luglio 1987, il Presidente del Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento camerale - nel quale, ex art.l88 disp. att. c.p.c., era chiamato a dichiarare l'inefficacia, per intempestiva notifica, di un proprio precedente decreto ingiuntivo, contro cui pendeva giudizio di opposizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e (per l'ipotesi infra sub b) 101 Cost., questioni incidentali di legittimità: a) del predetto art. 188 nella parte in cui non prevede, per il caso di dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo per intempestiva notifica, i poteri del giudice dell'opposizione, se adito, che intenda confermare il decreto dopo aver rigettato l'opposizione; b) dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che <le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche>; c) dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilità della emissione di decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica Italiana;
che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa;
considerato che la prima questione pone un problema inerente non al procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui al denunziato art. 188, bensì al diverso ed estraneo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo;
che anche la seconda questione (a prescindere dalla già ritenuta ammissibilità di deroghe normative al principio di pubblicità delle udienze, determinate da ragioni obiettive e razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non quella della speciale procedura a quo;
che, infine, la previsione dell'ultima norma impugnata non ha concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non e in discussione la possibilità o meno di emanare un decreto ingiuntivo che debba essere notificato all'estero;
che, pertanto, tutte le questioni sollevate hanno carattere meramente astratto e sono prive di rilevanza nel giudizio a quo, onde ne va, sotto tale profilo, dichiarata la manifesta inammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 84, 188 disp. att. c.p.c. e 633 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 28/07/88.