ORDINANZA N.933
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 27 ottobre, il 10 novembre e il 22 dicembre 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Frangiamone Diego, Amato Rosario e Vinci Salvatore, iscritte ai nn. 57, 58-e 83 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del 27 ottobre 1987, del 10 novembre 1987 e del 22 dicembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 175, quarto comma, del codice penale <nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto>;
e che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;
e che tale questione é già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 888 del 1988 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria il 28/07/88.