SENTENZA N.924
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 648, recante: <Nuovo ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo>, promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, notificati il 15 e il 18 dicembre 1981, depositati in cancelleria il 18 e il 24 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 67 e 68 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - I due ricorsi, proposti dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia e Sardegna, investono, sotto profili analoghi, la disciplina formulata nell'art. 3 della legge 14 novembre 1981 n. 648, recante <Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo>. I giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 3, primo comma, della legge n. 648 del 1981 affida all'Ente nazionale per il turismo (ENIT) il compito di elaborare il programma nazionale per la promozione turistica dell'Italia all'estero e di operare <sulla base di piani annuali pluriennali predisposti con il concorso delle Regioni, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla programmazione nazionale e dagli indirizzi e atti di coordinamento del Governo>.
In relazione a tali finalità lo stesso articolo, al secondo comma, prevede che <per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistiche proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono delle strutture, ove esistenti, dell'ENIT, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616>.
Nel commi seguenti (terzo, quarto, quinto e sesto), dove viene regolato il procedimento per la formazione del programma promozionale nazionale, si stabilisce, infine, che: a) le regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e quelle che intendono, invece, realizzare autonomamente; b) le stesse regioni trasmettono i propri programmi all'ENIT entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono <al fine del necessario coordinamento con il programma promozionale nazionale predisposto dall'ENIT>; c) l'ENIT presenta al Ministero del turismo, entro il successivo mese di luglio, il programma nazionale, insieme al programma delle iniziative che le regioni intendono realizzare in via autonoma; d) il Ministero fa pervenire all'ENIT le proprie osservazioni entro sessanta giorni; e) l'ENIT trasmette il programma promozionale definitivo al Ministero ed alle regioni entro il successivo mese di ottobre.
Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia tali disposizioni verrebbero a violare le attribuzioni della stessa Regione in materia di turismo, sia per aver esteso la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti di una competenza regionale di tipo primario (art. 4 n. 10 l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1), sia per aver assegnato l'esercizio di tale funzione non ad un organo dello Stato, bensì ad un ente pubblico quale l'ENIT, che verrebbe pertanto a risultare sovraordinato rispetto alla Regione.
Analoghe censure vengono formulate nei confronti dello stesso art. 3 (ma limitatamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6) dalla Regione Sardegna, che, oltre a lamentare la lesione della propria competenza primaria in materia turistica (art. 3 lett. p) l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3), contesta anche la violazione della norma di attuazione espressa dall'art. 10, ult. comma, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, dove, per l'attività promozionale turistica all'estero, si riconosce alla Regione sarda il potere di utilizzare non in via esclusiva, ma <normalmente> le strutture dell'ENIT.
3. - I ricorsi non sono fondati.
Per valutare il merito delle censure formulate dalle due Regioni occorre innanzitutto procedere ad una corretta lettura della disciplina posta dall'articolo di legge impugnato, anche alla luce dei precedenti che é dato rinvenire con riferimento alla stessa materia investita dalla norma in esame.
A questo proposito va innanzitutto ricordato come l'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6 - nel disciplinare il primo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera- avesse assegnato l'attività di promozione turistica all'estero, per le iniziative da realizzare nell'ambito dei rispettivi territori, alle Regioni, <le quali utilizzano normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo>.
Questa disciplina é stata, nella sostanza, confermata dall'art. 57 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove - fatta salva la competenza regionale fissata nell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. n. 6/1972 e richiamati i limiti indicati nell'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 616/1977 in tema di attività promozionale all'estero per le materie di competenza regionale- si impegnano le regioni ad avvalersi dell'Ente italiano per il turismo ai fini della propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico- alberghiere proprie di ciascuna regione.
Quest'ultima disposizione é stata, infine, sviluppata e integrata mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980, contenente <disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza>, dove si stabilisce che, ai fini della propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico- alberghiere proprie di ciascuna regione, <le regioni si avvalgono delle strutture, ove esistenti, dell'Ente nazionale per il turismo, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616>, prevedendosi altresì le modalità per l'invio alla Presidenza del Consiglio dei programmi regionali -con l'indicazione delle iniziative che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e di quelle che intendono, invece, realizzare in via autonoma-<al fine del necessario coordinamento con il programma promozionale predisposto dall'ENIT> (cfr. punto 3).
L'esame delle norme richiamate rende, dunque, evidente come l'art. 3 della legge n. 648 del 1981 non abbia aggiunto nulla di sostanzialmente nuovo o diverso rispetto a quanto già previsto, in tema di rapporti tra regioni ed ENIT, dalla disciplina posta in precedenza e in particolare dall'art. 57 del D.P.R. n. 616 del 1977, che, nel confermare la competenza regionale in materia di attività promozionali turistiche all'estero già riconosciuta dall'art. 3, quarto comma, del D.P.R. n. 6 del 1972, ha previsto l'obbligo per le regioni di avvalersi dell'ENIT ai fini della propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico- alberghiere.
Date tali premesse, risulta altresì chiaro che le disposizioni enunciate nell'art. 3 della legge n. 648/81 - diversamente da quanto si afferma nei ricorsi in esame-non comportano l'attribuzione ad un ente pubblico quale l'ENIT di una funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni ordinarie e speciali, ma si limitano soltanto a regolare il procedimento di formazione del programma promozionale nazionale, nonché il rapporto tra regioni ed ENIT ai fini della propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistiche regionali. Questa disciplina si ispira, nel suo complesso, a quel dovere di collaborazione tra sfera statale e sfera regionale, che e stato più volte riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sent. 94/85 e 359/85) e che, nella specie, viene a esprimersi attraverso l'obbligo posto a carico delle regioni di informare l'ENIT, quale soggetto preordinato alla elaborazione del programma promozionale nazionale, in ordine al contenuto dei propri programmi. L'obbligo di informazione di cui e causa trova il suo fondamento non in una funzione di indirizzo e coordinamento impropriamente assegnata all'ENIT, bensì soltanto in una esigenza di coordinamento tecnico tra la sfera della programmazione nazionale e quella della programmazione regionale, coordinamento che, incidendo sul procedimento di formazione del programma nazionale, può consentire a questo di tener conto, nella sua definizione, delle scelte già compiute nei programmi regionali.
Vengono, di conseguenza, a cadere le censure, prospettate in ambedue i ricorsi, relative alla illegittimità di una funzione di indirizzo e coordinamento esercitata non attraverso un organo dello Stato, bensì attraverso un ente pubblico.
4. - La natura speciale dell'autonomia propria delle Regioni ricorrenti non viene, d'altro canto, a incidere in termini diversi da quelli sinora prospettati nella soluzione delle questioni di cui é causa.
Per quanto riguarda la Regione Friuli - Venezia Giulia nessun contrasto si può, infatti, rilevare tra la disciplina in conte stazione e le norme statutarie (art. 4 n. 10l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1) e di attuazione in materia di promozione turistica all'estero (D.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116; D.P.R. 25 novembre 1975 n. 902; D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469), dal momento che l'art. 19, terzo comma, del D.P.R. n. 1116 del 1965 riconferma i compiti istituzionali dell'ENIT <nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione>.
Analoga osservazione può valere per quanto riguarda la Regione Sardegna, con riferimento sia alla disciplina statutaria in materia di turismo (art. 3 lett p) L. cost. 26 febbraio 1948 n. 3) sia alle conseguenti norme di attuazione relative alla stessa materia (D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1531; D.P.R. 22 maggio 1975 n. 480): queste norme richiamano, infatti, le competenze istituzionali dell'ENIT nella promozione all'estero del turismo regionale (cfr. art. 4, ult. comma, D.P.R. n. 1531 del 1965), prevedendo, altresì, in relazione a tale attività, l'obbligo per la Regione di utilizzare <normalmente> le strutture dello stesso ENIT (cfr. art. 10, ultimo comma, D.P.R. 22 maggio 1975 n. 480).
5. - Alla luce delle osservazioni che precedono si può concludere rilevando come la disciplina posta con l'art. 3 della legge n. 648 del 1981 - oltre a non aver introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di promozione turistica all'estero - non incorra nelle censure prospettate nei due ricorsi in esame, non essendo venuta a configurare ne una forma anomala di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento ne una lesione delle competenze primarie in materia di turismo assegnate alle Regioni ricorrenti dai rispettivi statuti e norme di attuazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 3 L. 14 novembre 1981 n. 648, recante <Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo>, proposte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Sardegna con i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.
Francesco SAJA - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 28/07/88.