Ordinanza n. 905 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.905

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra), nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1987 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Angeli Giovanna, vedova Korosec, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Korosec Fortunato Viliem ed altro, riassuntori del ricorso, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, nel procedimento promosso con ricorso in data 17 dicembre 1971 da Angeli Giovanna, quale vedova di Korosec Egidio, diretto ad ottenere la pensione di guerra negatale con decreto n. 2.837.947 del 15 luglio 1957, consegnato il 22 marzo 1958, ha sollevato, con ordinanza del 13 marzo 1987 (R.O. n. 273/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del T.U. 23 dicembre 1978, n. 915, non solo nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ma anche in quello modificato al primo comma dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui prevede il termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione, decorrente dalla notifica del provvedimento stesso o dalla consegna dell'atto se la notifica e fatta a mezzo posta;

che la questione é sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica rispetto al caso delle pensioni civili e militari, per le quali l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 prevedeva la imprescrittibilità del diritto al trattamento di quiescenza diretto o di riversibilità, e rispetto a quello del risarcimento dei danni patrimoniali per i quali l'art. 2946 cod. civ. prevede, se non si rientra nelle fattispecie riduttive dell'art. 2947, la prescrizione decennale; disparità di trattamento tanto più grave, alla luce del precetto costituzionale (art. 52 Cost.), secondo cui la difesa della Patria e sacro dovere del cittadino ed il servizio militare é obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;

che nel giudizio si é costituita la parte privata la quale, anche con successiva memoria, ha insistito nel senso della fondatezza della questione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che, invece, ha concluso in senso opposto;

considerato che questa Corte ha già ritenuto la insussistenza dell'eccepita disparità di trattamento in quanto la disciplina delle pensioni ordinarie civili e militari non può trovare applicazione per le pensioni di guerra, attesa la differenza ontologica dei rispettivi trattamenti (v. sent. n. 125 del 1985) ed ha, pertanto, dichiarato non fondata la questione;

che con l'ordinanza del giudice a quo non sono stati dedotti profili nuovi, idonei a fondare un mutamento della suddetta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.