ORDINANZA N.895
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1988 dalla Corte dei Conti - Sez. IV Giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Pocai Giovanni, iscritta al n. 1284 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91/bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione di Pocai Giovanni;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1978, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il potere-dovere della Corte dei Conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca della pensione privilegiata e fissa il termine di tre anni per l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti viziati da errore di fatto o assimilabile, in riferimento all'art. 3 Cost., verificandosi disparità di trattamento tra la pensione ordinaria, soggetta alla disciplina di cui alla norma censurata, e la pensione di guerra, per la quale l'art. 81 del cit. d.P.R. n. 915 del 1978 prevede l'autotutela dell'amministrazione senza limiti temporali;
che si é costituita nel giudizio dinanzi a questa Corte la parte privata, la quale ha concluso per l'inammissibilità del la questione, in quanto irrilevante o, quanto meno, per la sua infondatezza;
considerato che, nella specie, il tema controverso é l'attribuzione di una migliore categoria della pensione già goduta dal ricorrente (seconda invece di quarta) e non é affatto in discussione il diritto alla pensione stessa;
che l'eventuale errore di fatto in cui é incorsa l'amministrazione é stato rilevato solo dalla Corte remittente di ufficio;
che, conseguentemente, la questione sollevata non é finalizzata alla decisione del merito;
che, comunque, come più volte questa Corte ha deciso (v. sentt. nn. 46 del 1979, 97 e 55 del 1980), sussiste una sostanziale differenza fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, la quale ha finalità risarcitorie, sicché sono giustificate eventuali diversità delle rispettive discipline sostanziali;
che, nella specie, non si tratta di censure attinenti al pro cedimento di concessione della pensione, ma all'attribuzione del diritto ed al consolidamento della relativa situazione per decorrenza dei termini di decadenza;
che, pertanto la questione sollevata é manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.
Francesco SAJA - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 26/07/88.