Ordinanza n. 892 del 1988

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ORDINANZA N.892

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 e segg. del r.d. 2 aprile 1885, n. 3095 (<Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518-serie III - con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge, fari della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), degli artt. 19, 24 e 25 del regolamento approvato con r.d. 26 settembre 1904 n. 713 (Regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 n. 3095, sui porti, spiagge e fari) e dell'art. 18 del citato regolamento come sostituito dal r.d. 12 luglio 1912, n. 974 (Modifiche all'art. 18 del Regolamento 26 settembre 1904 n. 713), dell'art. 91, lett. E n. 5 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 del R. D. 16 gennaio 1936 n. 801 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova) e del r.d. 31 ottobre 1941, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Comune di Brescia e Consorzio Autonomo del Porto di Genova iscritta al n. 1220 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell'anno 1985;

visti gli atti di costituzione del Comune di Brescia e del Consorzio Autonomo del porto di Genova nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso dal Comune di Brescia di opposizione all'ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Consorzio autonomo del Porto di Genova, per il pagamento di una somma a titolo di contributi dovuti per gli anni dal 1975 al 1978 ai sensi del T.U. approvato con R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 in materia di porti, spiagge e fari, e del T.U. approvato con R.D. 16 gennaio 1936 n. 801 concernente la costituzione del predetto Consorzio, il Tribunale di Genova con ordinanza dell'11 giugno 1984 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 8 e segg. del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, degli artt. 19, 24 e 25 del regolamento di esecuzione del predetto regio decreto approvato con R.D. 26 settembre 1904 n. 713, dell'art. 18 del medesimo regolamento come modificato dal R.D. 12 luglio 1912 n. 974, dell'art. 91 lett. E n. 5 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 11 n. 2 del T.U. approvato con R.D. 16 gennaio 1936 n. 801 e del R.D. 31 ottobre 1941 (numero ignoto), i quali impongono ai Comuni e alle Province (individuati con decreti interministeriali ai sensi degli artt. 8 e 3 del T.U. n. 3095 del 1885) di partecipare alle spese per le opere marittime e portuali, in relazione alla natura e alla rispettiva importanza ed utilità;

che, ad avviso del giudice rimettente, con l'attuazione del l'ordinamento regionale (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 88 n. 1) sono residuate allo Stato le funzioni amministrative concernenti <le opere marittime relative ai porti di prima categoria e di seconda categoria, prima classe>, mentre quelle concernenti i porti di seconda categoria, dalla seconda alla quarta classe, sono state trasferite alle Regioni (art. 87), con la conseguenza che, mentre per i porti ora di competenza regionale non sussiste più il sistema di ripartizione delle spese come determinato dall'art. 7 della legge 16 luglio 1884 n. 2518 (riportato nell'art. 7 del T.U. n. 3095 del 1885), diverso essendo il finanziamento delle competenze regionali (art. 126 del D.P.R. 616 del 1977), la predetta ripartizione di spese tra Stato ed enti locali sopravvive invece per le opere rimaste di competenza statale;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, dalle disposizioni impugnate deriverebbe una disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., tra Comuni che partecipano alle spese per le opere portuali di competenza statale e altri Comuni non più soggetti a tale obbligo relativamente ai porti di competenza regionale;

che le norme denunciate violerebbero altresì gli artt. 5 e 128 Cost. e quindi l'autonomia dei Comuni, assoggettandoli ad un rapporto di ausiliarietà attraverso la imposizione dei contributi in parola, e quindi accollando ad essi funzioni che esorbitano da quelle loro proprie;

che si é costituito nel presente giudizio il Comune di Brescia, concludendo per l'accoglimento delle questioni in considerazione della irragionevole persistenza di un siffatto onere a carico dei Comuni, pur a seguito della attuazione dell'ordinamento regionale, per le spese relative ai soli porti di competenza statale in violazione del principio di eguaglianza;

che si é costituito altresì il Consorzio autonomo per il Porto di Genova, deducendo, con memoria tardiva, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni, deduzioni queste che non possono essere prese in esame in ragione della loro intempestività;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio della Avvocatura Generale dello Stato, ponendo in evidenza la razionalità della disciplina denunciata, che accolla agli enti locali l'onere della contribuzione alle spese per le opere del Porto di Genova, sia in ragione dell'interesse dei medesimi all'attività del porto, sia in relazione alla loro qualità di membri del Consorzio, e rilevando altresì che il criterio della partecipazione di questi alla gestione di interessi che, se trascendono la dimensione del territorio e della collettività amministrata, non sono però ad essa estranei, e coerente con il principio del beneficio economico che gli enti locali medesimi ricavano dalle opere di competenza statale.

Considerato che deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, 24 e 25 del r.d. 26 settembre 1904, n. 713 e 18 del citato decreto, come sostituito dal r.d. 12 luglio 1912 n. 974, trattandosi di norme non aventi forza di legge (ordinanze nn. 17 e 324 del 1985);

che, del pari, é manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del r.d. 31 ottobre 1941 (numero ignoto), non essendo stato dal giudice a quo sufficientemente individuato l'atto normativo, sì che non é possibile dagli estremi indicati individuarne la natura giuridica;

che, quanto al merito delle questioni relative alle altre norme denunciate, non può in alcun modo ravvisarvi l'asserita violazione dell'art. 3 Cost., perché, partendosi dal presupposto che si assume nell'ordinanza di rimessione - secondo cui l'onere posto ai Comuni di contribuire alle spese per le opere portuali sarebbe venuto meno relativamente ai porti di seconda categoria delle classi successive alla prima in seguito al trasferimento alle Regioni delle opere rispettive - il mantenimento dell'onere per i porti di seconda categoria, prima classe, e pienamente giustificato essendo obbiettivamente diverse le situazioni cui ci si riferisce;

che, quindi, appare ragionevole che per i porti più importanti, residuati alla competenza dello Stato, i Comuni continuino ad essere chiamati a partecipare alle spese dei relativi Consorzi, di cui siamo membri, in considerazione dei vantaggi innegabilmente più notevoli che ai comuni predetti derivano dal traffico che si svolge nei porti di maggior rilievo;

che non può nemmeno ravvisarsi il denunciato contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost., in quanto le autonomie locali ricevono riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, 24 e 25 del R.D. 26 settembre 1904 n. 713 (<Regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari>), dell'art. 18 del citato regolamento come sostituito dal R.D. 12 luglio 1912, n. 974, e del r.d. 31 ottobre 1941, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7, 8 e segg. del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 (<Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie III) con le disposizioni del titolo IV porti spiagge fari della preesistente l. 20 marzo 1865 sui lavori pubblici>), dell'art. 91, lett. E, n. 5, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (<Testo unico della legge comunale e provinciale>), dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 del R.D. 16 gennaio 1936 n. 801 (<Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova>) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.