Ordinanza n.324 del 1985

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ORDINANZA N. 324

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mistretta sul ricorso proposto da Ciofalo Sebastiano, iscritta, al n. 367 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'anno 1978.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1978, la Commissione tributaria di primo grado di Mistretta ha sollevato "questione di legittimità costituzionale... dell'art. 75 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nella parte in cui... preclude al giudice l'esame dei reclami" avverso l'applicazione della categoria o della classe ad una determinata unità immobiliare, ove essi non contengano l'indicazione di "unità immobiliari della stessa zona che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche": ritenendo detta disposizione in contrasto con l'art. 24 Cost., "in quanto lesiva sia del potere di decisione del giudice (cui verrebbe precluso ogni sindacato di merito sull'accertamento compiuto dall'organo amministrativo al di fuori delle normali indagini processuali) sia della tutela giurisdizionale delle parti", soggette ad un "onere diabolico" di ricerca del termine di paragone;

che nel giudizio innanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la "non rilevanza" della questione.

Considerato che, per altro, la norma impugnata non é contenuta in un atto avente forza di legge, come fatto palese dalla stessa intitolazione del d.P.R. n. 1142 e dal preambolo di esso, che ne conferma l'adozione secondo le forme proprie dei regolamenti.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Mistretta, in riferimento all'art. 24 Cost., con ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.