Sentenza n. 884 del 1988

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SENTENZA N.884

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il 30 settembre 1986, depositato in Cancelleria il 4 ottobre 1986 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Ministero dei Trasporti n. 892 (52) P 10 in data 29 luglio 1986, con il quale la Società Ferrovie del Gargano e stata autorizzata ad istituire, nelle forme di autoservizio sostitutivo di quello ferroviario, l'autoservizio Cagnano - Sannicandro - Apricena - S. Severo - Zona Industriale di Foggia.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'Avvocato Paolo Giocoli Nacci per la Regione Puglia e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento del Ministero dei Trasporti che ha autorizzato la Società concessionaria delle ferrovia del Gargano, ad istituire due coppie di corse automobilistiche feriali, sostitutive dell'esercizio ferroviario in concessione sul percorso Cagnano - Sannicandro - Apricena S. Severo - Zona industriale di Foggia.

Secondo la ricorrente - in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., in base ai quali spettano alle regioni le funzioni amministrative concernenti <le linee automobilistiche di interesse regionale> , sono loro state trasferite sia con il d.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 5, sia con il successivo decreto presidenziale del 24 luglio 1977, n. 616, anche le funzioni riguardanti le autolinee sostitutive di linee ferroviarie in concessione -il provvedimento ministeriale impugnato sarebbe invasivo della sfera di competenza regionale.

2.- La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, nell'assunto che l'atto impugnato, in quanto attinente alla gestione di una linea ferroviaria in concessione, essendo diretto ad assicurarne l'esercizio nelle forme e con le modalità ritenute più convenienti, rientrerebbe in un settore (quello appunto delle linee ferroviarie in concessione) per il quale i decreti presidenziali di trasferimento, n. 5 del 1972 e n. 616 del 1977, prevedono soltanto una delega di funzioni alle regioni, con la conseguenza che, avuto riguardo alla norma attributiva di competenza, non sarebbe ravvisabile un conflitto.

Quanto al merito, la Presidenza del Consiglio sostiene che, con l'emanazione del provvedimento ministeriale impugnato, non si sarebbe invasa la competenza regionale, dal momento che gli artt. 2 e 15 del d.P.R. del 1972 e l'art. 86 del d.P.R del 1977, hanno conservato allo Stato le attribuzioni nel settore delle linee ferroviarie in concessione, onde per un semplice mutamento delle modalità d'esercizio del servizio pubblico statale in concessione, limitatamente ad una tratta della linea, come avvenuto con la sostituzione de qua, non potrebbe parlarsi di competenza della regione. Non si sarebbe difatti in presenza di un <nuovo> servizio di trasporto automobilistico sostitutivo, del precedente come tale rientrante nella materia delle linee automobilistiche regionali, ma della variazione parziale delle modalità di esercizio di un servizio pubblico, conservato allo Stato ex art. 86 del d.P.R. n. 616, del 1977.

3.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché, diversamente da quanto si sostiene dalla Presidenza del Consiglio, il provvedimento impugnato non e in ogni caso inquadrabile nell'ambito delle competenze delegate alle regioni, non riguardando l'esercizio in se e per se della linea ferroviaria in concessione, nel quadro cioè dei compiti elencati nell'art. 15 del d.P.R. del 1972, n. 5, bensì l'istituzione di una linea automobilistica <sostitutiva> della ferrovia, cioè di una materia espressamente trasferita alle regioni sia in base all'art. 1, secondo comma lett. b), del d.P.R. del 1972, n. 5, sia in base all'art. 84 del d.P.R. del 1977, n. 616, i quali espressamente prevedono il trasferimento alle regioni delle funzioni relative alle <linee automobilistiche di servizio pubblico ... anche se sostitutive di linee ... ferroviarie in concessione>.

Quindi, anche a doversi prescindere dalla considerazione che, pur se si trattasse di una funzione riguardante la ferrovia in concessione in se considerata, si sarebbe comunque in presenza di una materia oggetto di delega c.d. impropria, effettuata cioè per rendere possibile alle regioni l'esercizio organico delle competenze trasferite, per cui, secondo quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 559 del 1988, sarebbe ugualmente ammissibile il conflitto, va rilevato che, in ogni caso, per quel che riguarda <le linee automobilistiche sostitutive> delle ferrovie in concessione, la materia e stata espressamente trasferita da norme contenenti tale particolare previsione. In proposito, va precisato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che per <servizio automobilistico sostitutivo> deve intendersi non solo quello istituito quando siano state soppresse alcune corse di quello ferroviario, ma anche quando il servizio in parola sia <creato al posto di corse ferroviarie che si sarebbero dovute o volute creare>. Inoltre, va rilevato che, sia il testo dell'art. 1 del d.P.R. del 1972, n. 5, che dell'art. 84 del d.P.R. del 1977, n. 616, limitano il trasferimento alle regioni delle linee automobilistiche sostitutive, alle ipotesi di ferrovie <definitivamente soppresse>, sol per quel che concerne le ferrovie dello Stato e non anche per le ferrovie in concessione, ciò risultando in modo inequivoco dalla interpretazione sia letterale che sistematica delle disposizioni citate, che non contengono tale limitazione per quel che riguarda gli esercizi in concessione, per i quali il trasferimento delle funzioni opera anche se non ci sia de finiti va soppressione della linea ferroviaria.

4. - Sulla base delle menzionate disposizioni contenute nei decreti di trasferimento, il ricorso é anche fondato nel merito.

A seguito della istruttoria disposta da questa Corte é risultato, conformemente a quanto del resto già ammesso in punto di fatto negli scritti difensivi della Presidenza del Consiglio, che il provvedimento impugnato, ha autorizzato, in adesione ad analoga richiesta della Società concessionaria della ferrovia in questione, ad istituire due coppie di corse su di una tratta sostanzialmente coincidente con parte del percorso della linea ferroviaria predetta, e, nella parte finale, addirittura coincidente con una linea di spettanza dell'Azienda municipalizzata dei trasporti di Foggia e quindi corse destinate a servire un traffico esclusivamente locale e sul quale peraltro insistono altre linee automobilistiche di competenza regionale.

E’ risultato inoltre che se alcune parti della tratta interessata dalle linee automobilistiche <sostitutive>, oggetto della contestazione, sono percorse da linee automobilistiche di spettanza dello Stato, trattasi di linee di gran turismo o comunque di autolinee di interesse ultraregionale e destinate quindi a servire correnti di traffico del tutto diverse, che interessano più regioni, onde nessuna connessione di competenze, eventualmente derogativa del regime di trasferimento, potrebbe essere vantata dallo Stato a ragione di tale parziale coincidenza.

5.- Il provvedimento impugnato, per aver istituito autolinee sostitutive di ferrovie in concessione, di interesse esclusivamente locale, é perciò invasivo di competenze trasferite alle regioni e, pertanto, deve essere annullato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara che non spetta allo Stato di autorizzare la Società concessionaria delle ferrovie del Gargano ad istituire due coppie di autocorse feriali sostitutive di detto esercizio ferroviario sulla tratta Cagnano - Sannicandro - Apricena - S. Severo - Zona industriale di Foggia ed annulla il provvedimento del Ministero dei Trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, n. 892 (52) P-10 in data 29 luglio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.